Acque
Normativa Vigente

Delibera Arera 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/IDR

Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (Mti-3)

Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026

Autorità di regolazione per energia reti e ambiente - Arera (già Aeegsi)

Delibera 27 dicembre 2019, n. 580/2019/R/IDR

(Pubblicata sul sito internet dell'Autorità il 27 dicembre 2019)

Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio Mti-3

Nella 1094a

riunione del 27 dicembre 2019

Visti:

— la direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/Ce;

— la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale COM(2000)477 (di seguito: comunicazione COM(2000)477);

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672 (di seguito: comunicazione COM(2012)672);

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673 (di seguito: comunicazione COM(2012)673);

— la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni COM(2014) 177 del 19 marzo 2014, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce" (di seguito: comunicazione COM(2014) 177);

— la Comunicazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM(2015)120 final del 9 marzo 2015 (di seguito: comunicazione COM(2015)120 final), recante "Direttiva quadro acque e direttiva alluvioni: azioni a favore del "buono stato" delle acque unionali e della riduzione del rischio di alluvioni";

— la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/1995);

— il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: Dlgs 152/2006) e, in particolare, la Parte Terza;

— il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/2011);

— il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/2011) e, in particolare, l'articolo 21;

— il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: Dpcm 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

— la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" (c.d. "Collegato Ambientale"), e, in particolare, l'articolo 58 (di seguito: legge 221/2015);

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2016, recante "Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato";

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016, recante "Tariffa sociale del servizio idrico integrato" (di seguito: Dpcm 13 ottobre 2016);

— la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/2017), e, in particolare, i commi da 516 a 525 ed il comma 905 dell'articolo 1;

— la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 2019, recante "Individuazione degli interventi prioritari e dei criteri di utilizzo del Fondo di garanzia delle opere idriche", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 168 del 19 luglio 2019 (di seguito: Dpcm 30 maggio 2019);

— il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2019 (, recante "Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 226 del 26 settembre 2019;

— il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, 19 novembre 2019, recante "Criteri, condizioni e modalità della garanzia dello Stato che assiste gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019;

— la deliberazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR), recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-Cipe (Mtc) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR (di seguito: deliberazione 655/2015/R/IDR) e il relativo allegato A recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono" (di seguito: Rqsii);

— la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio Mti-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR) e il relativo allegato A recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 – Mti-2. Schemi regolatori" (di seguito Mti-2);

— la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM, avente ad oggetto "Integrazione del Testo integrato unbundling contabile (Tiuc) con le disposizioni in materia di obblighi di separazione contabile (unbundling) per il settore idrico" (di seguito: deliberazione 137/2016/R/COM);

— la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale" e il relativo allegato A recante "Regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale (Timsii)";

— la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2017, 440/2017/R/IDR, recante "Modalità di trasferimento da parte dei gestori degli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario unico di cui all'articolo 2 del Dl 243/2016";

— la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR, avente ad oggetto "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (Ticsi), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti" (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2017, 897/2017/R/IDR, (di seguito: deliberazione 897/2017/R/IDR), e il relativo allegato A recante "Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (Tibsi)";

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR), e il relativo allegato A recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (Rqti)" (di seguito: Rqti);

la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2018, 518/2018/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per il controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 518/2018/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 5 dicembre 2018, 636/2018/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per il monitoraggio sull'applicazione dei criteri di articolazione tariffaria recati dal Testo Integrato corrispettivi servizi idrici (Ticsi)";

— il documento per la consultazione 13 novembre 2018, 573/2018/R/IDR, recante "Controllo della realizzazione degli investimenti programmati nel servizio idrico integrato";

— la deliberazione dell'Autorità 22 gennaio 2019, 20/2019/R/IDR, recante "Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione" (di seguito: deliberazione 20/2019/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2019, 34/2019/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (Mti-3), con riunione del procedimento di cui alla deliberazione dell'Autorità 518/2018/R/IDR" (di seguito: deliberazione 34/2019/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 12 febbraio 2019, 51/2019/R/IDR, recante "Integrazione del procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità 25/2018/R/IDR, relativo agli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione "acquedotti" del Piano nazionale, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017";

— la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A, recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" (di seguito: deliberazione 242/2019/A);

— la relazione dell'Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto "Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione "acquedotti" del piano nazionale di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 205/2017";

— la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2019, 295/2019/E/IDR, recante "Avvio di indagine conoscitiva sullo svolgimento da parte dei gestori del servizio idrico integrato delle attività di lettura e di quelle connesse alla fatturazione relativamente alle singole unità immobiliari presenti nei condomini";

— la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2019, 311/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 311/2019/R/IDR), e il relativo allegato A recante "Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato (REMSI)";

— la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 353/2019/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, in coerenza con i criteri di cui al Dpcm 30 maggio 2019";

— il documento per la consultazione 10 settembre 2019, 368/2019/R/IDR, recante "Definizione delle modalità di alimentazione e di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche. Inquadramento generale e prime linee d'intervento" (di seguito: documento per la consultazione 368/2019/R/IDR);

— il documento per la consultazione 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante "Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (Mti-3). Inquadramento generale e linee d'intervento" (di seguito: documento per la consultazione 402/2019/R/IDR);

— il documento per la consultazione 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante "Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (Mti-3). Orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 480/2019/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2019, 547/2019/R/IDR, recante "Integrazione della disciplina vigente in materia di regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato e disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio degli utenti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni" (di seguito: deliberazione 547/2019/R/IDR);

— la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, e il relativo allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: Tit).

Considerato che:

— la direttiva 2000/60/Ce prevede, all'art. 9, che "Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio "chi inquina paga"";

— la comunicazione COM(2000)477 prevede che tra i costi che la tariffa per il servizio idrico deve integralmente coprire, secondo il principio del full cost recovery, vi sono: a) i costi finanziari dei servizi idrici, che comprendono gli oneri legati alla fornitura ed alla gestione dei servizi in questione. Essi comprendono tutti i costi operativi e di manutenzione e i costi di capitale (quota capitale e quota interessi); b) i costi ambientali, ovvero i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi ed a coloro che usano l'ambiente (ad esempio una riduzione della qualità ecologica degli ecosistemi acquatici o la salinizzazione e degradazione di terreni produttivi); c) i costi delle risorse, ovvero i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale (ad esempio legati all'eccessiva estrazione di acque sotterranee);

— nella comunicazione COM(2012)672, avente ad oggetto "Relazione sul riesame della politica europea in materia di carenza idrica e di siccità", la Commissione rileva che "l'attuazione di quanto prescritto dalla direttiva quadro sulle acque in merito al recupero dei costi e incentivi di prezzo è stata limitata (…). Anche dove si usi una definizione più ampia dei servizi idrici, il recupero dei relativi costi finanziari non costituisce ancora la norma in tutti gli Stati membri (…)". Nella relazione si spiega che "se le tariffe del settore sono fissate a un livello inferiore al recupero dei costi, il grado di sostituzione dei beni nei sistemi per l'acqua potabile può non essere sufficiente per ridurre le dispersioni a livelli accettabili e i fondi disponibili per il trattamento possono non essere sufficienti per conseguire gli obiettivi ambientali", evidenziando poi che "l'efficienza sotto il profilo dei costi e l'analisi costi-benefici è stata di rado fruita dagli Stati membri per conferire priorità agli investimenti";

— la Commissione europea, con la Comunicazione COM(2012)673, recante il "Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee", dopo aver indicato tra gli obiettivi specifici del Piano la determinazione di "prezzi delle acque che incentivino l'efficienza", fra le specifiche azioni per il relativo conseguimento propone di:

• "fare rispettare gli obblighi in materia di prezzi dell'acqua/di recupero dei costi previsti dalla direttiva quadro sulle acque, inclusa, se del caso, la misurazione del consumo";

• "fare dei prezzi dell'acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante [per l'ottenimento dei finanziamenti europei per progetti] nel quadro dei Fondi di sviluppo rurale e di coesione";

— nella comunicazione COM(2014)177, relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale. L'acqua è un bene comune, non una merce", la Commissione europea — riconoscendo che "per garantire e migliorare l'accesso all'acqua e ai servizi igienico-sanitari occorre agire su tre fronti: la qualità, l'accessibilità fisica e l'accessibilità economica" — esorta gli Stati membri, ad "adoperarsi più a fondo affinché tutti i cittadini possano avere accesso all'acqua potabile pulita a prezzi abbordabili", chiarendo, altresì che "la direttiva quadro sulle acque, imponendo agli Stati membri di garantire che il prezzo applicato ai consumatori rifletta i costi reali dell'utilizzo delle risorse idriche, incoraggia l'uso sostenibile di queste limitate risorse e segnala quanto il principio dell'accessibilità economica dei servizi idrici sia fondamentale per l'Ue, principio su cui quest'ultima basa la propria politica in materia di acque";

— nella Comunicazione COM(2015)120 final, la Commissione, evidenziando l'aumento dei fenomeni di siccità e gli episodi di carenza idrica sempre più ricorrenti, intensificati dai cambiamenti climatici in atto, auspica l'attuazione di misure preventive da parte degli Stati membri, individuando la gestione efficiente delle risorse idriche, tra cui la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idriche, come strumento per mitigare gli impatti degli eventi più estremi, aumentare la resilienza degli ecosistemi e delle acque e facilitare gli interventi di adattamento, alleviando la pressione su risorse idriche eccessivamente sfruttate.

Considerato che:

— l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/2011, ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";

— l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";

— l'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dpr 116/2011, prevede che "La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorità d'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo";

— l'articolo 154, comma 4, del Dlgs 152/2006, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/2012, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

— l'articolo 10, comma 14, del decreto legge 70/2011 prevede che "L'Agenzia [ora l'Autorità] predispone il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai princìpi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga"";

— l'articolo 3, comma 1, del Dpcm 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che essa:

• "definisce le componenti di costo — inclusi i costi finanziari degli investimenti e della gestione — per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori di impiego (...)" (lettera c);

• "predispone e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)" (lettera d);

• "verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le autorità competenti e i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'articolo 2 comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191" (lettera e);

• "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)" (lettera f);

— l'articolo 7, del decreto legge 133/2014, ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale (Ato), le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti locali competenti all'Ente di governo dell'ambito.

In particolare, il decreto Sblocca Italia ha disposto:

— l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015;

— il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;

— la cessazione ex lege delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

Considerato, inoltre, che:

— ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo tariffario transitorio (Mtt) ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio Mtc per le gestioni ex-Cipe;

— con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo tariffario idrico (Mti), portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015), facendo altresì evolvere il Mtt e il Mtc, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, nonché prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di una matrice di schemi regolatori;

— in particolare, con la richiamata deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi, introducendo per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;

— l'impostazione generale del Mti è stata, poi, confermata, con la deliberazione 664/2015/R/IDR, con la quale l'Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (Mti-2), introducendo alcuni elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza e i miglioramenti della qualità (contrattuale) del servizio, nonché di accompagnare i processi di aggregazione gestionale in atto;

— il quadro regolatorio di riferimento è stato contestualmente rafforzato e completato con l'adozione di ulteriori disposizioni aventi ad oggetto specifici aspetti del servizio idrico integrato, delle quali si richiamano, per quanto rileva in questa sede:

• la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla deliberazione 655/2015/R/IDR), per quanto attiene alla puntuale individuazione di standard di qualità minimi, omogenei sul territorio nazionale, alla quantificazione di penalità e sanzioni, nonché alla determinazione di premi/incentivi al miglioramento di qualità ammessi al recupero nel vincolo ai ricavi;

• la convenzione tipo per la gestione del servizio idrico integrato (di cui alla deliberazione 656/2015/R/IDR), con specifico riguardo agli strumenti per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni e all'aggiornamento dei dati e delle informazioni alla base degli atti di programmazione richiesti dall'Autorità ai fini dell'approvazione della predisposizione tariffaria;

• l'unbundling contabile (di cui alla deliberazione 137/2016/R/COM), con particolare riferimento alle "definizioni" che identificano il perimetro del servizio idrico integrato e alla progressiva introduzione di criteri di attribuzione dei costi operativi e delle immobilizzazioni alle singole attività e comparti;

• la riforma dei corrispettivi dei servizi idrici (Ticsi), di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, introducendo criteri — uniformi sul territorio nazionale — per il riordino della struttura delle articolazioni tariffarie applicate all'utenza;

• la regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato (Rqti), di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR, con riguardo a:

la puntuale individuazione di: i) specifiche prestazioni all'utente finale, indicate come standard specifici; ii) obblighi per i gestori (valutati, nei diversi contesti, dagli Enti di governo dell'ambito o altri soggetti competenti), declinati in obiettivi di mantenimento e di miglioramento dei valori di determinati standard, classificati come macro-indicatori, volti a promuovere, in tempi ravvicinati, i primi miglioramenti nei livelli minimi per l'erogazione dei servizi, tenuto conto delle prestazioni di partenza;

la definizione di meccanismi di incentivazione della qualità tecnica, anche con riferimento alle modalità di accesso a fattori premiali o di applicazione di penalità;

• l'introduzione del bonus sociale idrico di cui alla deliberazione 897/2017/R/IDR, con particolare riferimento a:

le modalità di copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni alle utenze domestiche in documentato stato di disagio economico sociale, atteso che la normativa di riferimento (Dpcm 13 ottobre 2016) espressamente prevede che "l'Autorità (...), nel disciplinare il bonus acqua, dovrà garantire mediante il metodo tariffario e la relativa articolazione tariffaria, il recupero dei costi efficienti del servizio e degli investimenti, l'equilibrio economico finanziario della gestione e la tutela degli utenti";

le modalità applicative per l'erogazione del bonus sociale e del bonus integrativo eventualmente riconosciuto su base locale;

• la definizione delle procedure (di cui alla deliberazione 440/2017/R/IDR) con cui i gestori interessati trasferiscono alla contabilità speciale del Commissario unico (di cui all'articolo 2 del decreto legge 243/2016) gli importi destinati alla realizzazione degli interventi (per la parte coperta da tariffa) funzionali a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione;

— con la deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha disciplinato le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (riferito agli anni 2018 e 2019) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza del Mti-2, contestualmente prevedendo l'obbligo per i soggetti competenti di recepire — negli atti che costituiscono lo specifico schema regolatorio – gli obiettivi di qualità tecnica (distinti in obiettivi di mantenimento e di miglioramento, a seconda delle condizioni di partenza riscontrate) introdotti con la richiamata deliberazione 917/2017/R/IDR.

Considerato, poi, che:

— ai sensi delle disposizioni recate dalla richiamata deliberazione 918/2017/R/IDR, l'Autorità ha proceduto con le istruttorie per la verifica delle predisposizioni tariffarie di aggiornamento biennale relative agli anni 2018 e 2019, adottando conseguentemente delibere di approvazione con riferimento a gestioni per le quali i soggetti competenti:

• hanno proposto il relativo schema regolatorio (composto da Programma degli interventi, Piano economico-finanziario e convenzione di gestione) e per le quali l'Autorità ha verificato puntualmente la coerenza tra gli obiettivi specifici dai medesimi fissati, gli interventi programmati per il periodo 2018-2019 e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ), come risultante dall'applicazione delle regole per il riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

• hanno validato e trasmesso i dati tecnici resi disponibili ed eventualmente integrati o modificati dal soggetto gestore secondo criteri funzionali alla definizione di una base informativa sullo stato delle infrastrutture completa, coerente e congrua, ai sensi di quanto previsto ai commi 3.1 e 8.2 della deliberazione 917/2017/R/IDR;

• hanno proceduto all'identificazione degli obiettivi di miglioramento e mantenimento di qualità tecnica sulla base del valore assunto dai macroindicatori e della classe di partenza, ai sensi dell'articolo 4 della citata deliberazione 917/2017/R/IDR, fatte salve le deroghe previste al successivo articolo 5 della medesima disposizione;

— dalle risultanze dell'analisi degli specifici schemi regolatori approvati per le annualità 2018 e 2019 sono emerse le seguenti principali evidenze: i) l'aumento degli investimenti previsti per l'ammodernamento delle infrastrutture, pur in costanza (con specifico riferimento all'ultimo biennio 2018-2019) dei tassi annuali di variazione tariffaria, ii) la stabilità dei costi operativi per la gestione del servizio, iii) l'eterogeneità nei costi medi unitari ammessi a riconoscimento tariffario, rinvenibile anche nell'ambito della medesima area geografica;

— in particolare, è stata riscontrata l'esistenza nel Paese di un fenomeno di Water Service Divide in base al quale, a fronte di una ampia area del Paese, collocata in prevalenza al Nord e al Centro, in cui la fruizione dei servizi, la realizzazione degli investimenti, l'attività legislativa regionale, i meccanismi decisori degli Enti di governo dell'ambito e le capacità gestionali e di carattere industriale degli operatori appaiono in linea con il raggiungimento dei più elevati obiettivi del settore, persistono situazioni, principalmente nel Sud e nelle Isole, in cui si perpetuano inefficienze;

— tale fenomeno è stato confermato dall'analisi dello stato delle infrastrutture del servizio idrico integrato effettuata dall'Autorità sulla base dei dati di qualità tecnica trasmessi ai sensi della deliberazione 917/2017/R/IDR, che ha evidenziato valori dei parametri tecnici che tendono generalmente a rappresentare situazioni di maggiore criticità in corrispondenza dell'area Sud e Isole.

Considerato, inoltre, che:

— con la deliberazione 34/2019/R/IDR, l'Autorità ha avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (Mti-3), con la finalità di aggiornare e integrare l'attuale sistema di regole, da un lato preservando il quadro di stabilità e certezza della regolazione idrica elaborata dall'Autorità a partire dal 2012, e dall'altro garantendo la coerenza dei sistemi incentivanti che saranno introdotti (entro fine anno) anche in ambiti regolatori diversi da quelli tariffari;

— con il documento per la consultazione 402/2019/R/IDR l'Autorità ha configurato una nuova metodologia tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 che, tra l'altro:

— preveda la conferma:

• dell'impostazione generale che ha caratterizzato il vigente Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (Mti-2), con particolare riferimento: i) alla responsabilizzazione e all'incentivo alla coerenza delle decisioni assunte dai soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, ii) alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (VRG), iii) alla presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario ϑ;

• in particolare, dei criteri (declinati attraverso una regolazione per schemi) volti a favorire la spesa per investimenti, come determinata alla luce della regolazione della qualità tecnica (Rqti);

— introduca disposizioni in grado di promuovere una crescente efficienza gestionale, nonché misure tese a valorizzare interventi per la sostenibilità e la resilienza a fronte del Climate Change;

— disciplini rafforzati elementi (di semplificazione degli adempimenti e di penalizzazione per stimolare la compliance) per la convergenza fra le diverse aree del Paese, anche prevedendo — per alcune realtà che si trovano ad operare nelle aree più svantaggiate e in un'ottica di superamento del Water Service Divide — una specifica fattispecie di regolazione tariffaria applicabile (denominata, nel presente provvedimento, schema regolatorio di convergenza), per un periodo di tempo limitato e predefinito, al termine del quale ricondurre le citate realtà alla disciplina ordinaria di riferimento (matrice di schemi regolatori);

— in particolare, con riferimento all'introduzione di strumenti di efficienza sui costi operativi, l'Autorità ha proposto l'impiego di un modello econometrico per individuare la "funzione di costo di frontiera", che indica il costo operativo minimo, dati il livello di output e i prezzi dei fattori produttivi di ciascuna gestione, prospettando una declinazione delle regole di computo dei costi operativi endogeni in base al costo operativo pro-capite stimato dal medesimo gestore e dal confronto con il livello effettivo dei costi del gestore medesimo;

— nel successivo documento per la consultazione 480/2019/R/IDR, l'Autorità ha poi dettagliato ulteriori aspetti attinenti in particolare alle regole per il calcolo dei costi ammessi al riconoscimento in tariffa, all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento, nonché di quelli legati all'adeguamento del set di documenti relativi agli specifici schemi regolatori;

— le misure illustrate intervengono sui diversi livelli di maturità nel recepimento della regolazione del servizio idrico integrato, sintetizzati nelle seguenti casistiche:

• situazioni gestionali in cui la regolazione dell'Autorità viene stabilmente applicata da anni, raggiungendo adeguati livelli delle prestazioni;

• casi in cui la regolazione è stata applicata in termini discontinui o è ancora in attesa di essere implementata e che, pertanto, devono aspirare a rientrare, nel minor tempo possibile, tra quelli di cui al punto precedente;

— pertanto, nel citato documento per la consultazione 480/2019/R/IDR, l'Autorità ha prospettato l'introduzione di una metodologia più avanzata, in grado di promuovere un nuovo bilanciamento tra efficienza gestionale, sostegno agli investimenti e miglioramento delle prestazioni, in particolare proponendosi di:

• collegare strettamente il nuovo meccanismo di promozione dell'efficienza con quello per la determinazione dei premi da assegnare con riferimento alla qualità, configurando un assetto regolatorio in cui il conseguimento di eventuali margini sia basato su performance gestionali progressivamente migliori;

• rivisitare la classificazione e le vite utili dei cespiti al fine di ricondurre le infrastrutture alla pertinente attività, distinguendole tra acquedotto, fognatura, depurazione e attività comuni, allineando la durata, pur in termini prudenziali, con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti, nonché identificando una corrispondenza tra la categoria di cespite e il macro-indicatore o l'obiettivo da conseguire;

• adottare pianificazioni di diversa durata, integrando quella propria dello specifico schema regolatorio con una di orizzonte temporale più ampio, permettendo di individuare il raggiungimento di target di equilibrio tecnico nella sostituzione delle infrastrutture, nonché di valutare la realizzazione di infrastrutture più complesse o con elevato grado di interconnessione con i territori limitrofi;

• prevedere maggiore flessibilità nell'impiego dello schema regolatorio di convergenza, estendendone la possibilità di impiego anche a quei casi in cui non siano stati deliberati processi di integrazione gestionale;

• garantire la necessaria coerenza con il Fondo di garanzia per le opere idriche e, con riferimento alla progressiva attuazione del Piano nazionale sezione "acquedotti", valutare le indicazioni specifiche per garantire a tutti i beneficiari adeguate condizioni di sostenibilità;

• rafforzare le misure tese al monitoraggio e al controllo sia in ordine alla effettiva realizzazione degli investimenti programmati (introducendo specifiche penalità in caso di sotto-investimento), sia relativamente al rispetto del vincolo di destinazione esclusiva della componente FoNI a nuovi investimenti ritenuti prioritari (richiamando il parere dell'Organismo Italiano di Contabilità sul trattamento contabile della componente di ricavo derivante dal FoNI — assimilabile a un contributo pubblico in conto impianti — e, contestualmente, prospettando, da un lato, che non sia ammissibile il recupero di eventuali maggiori imposte, e dall'altro — in continuità con i precedenti i metodi tariffari adottati dall'Autorità — specifiche modalità di recupero della quota della componente FoNI che dovesse risultare, ex post, non investita);per quanto di interesse in questa sede, rilevano poi taluni temi sottoposti a consultazione, ovvero su cui l'Autorità ha adottato recenti provvedimenti di regolazione, in particolare relativi:

• agli effetti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina dei corrispettivi (Ticsi) e delle misure varate per la regolazione della morosità (Remsi), nonché gli elementi emersi nell'ambito dell'indagine avviata con deliberazione 20/2019/R/IDR sulle modalità di gestione e di valorizzazione dei fanghi di depurazione;

• all'integrazione e all'aggiornamento della qualità contrattuale del servizio idrico integrato (di cui alla deliberazione 547/2019/R/IDR), per quanto attiene, in particolare, all'introduzione di un nuovo meccanismo incentivante di premi e penali da attribuire in ragione delle performance conseguite dai gestori;

• alle modalità di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche, di cui all'articolo 58 della legge 221/2015, volte a facilitare l'accesso al credito (accrescendo la finanziabilità dei programmi di investimento e l'accelerazione degli interventi), a garantire il rischio connesso al trasferimento delle gestioni tra diversi operatori, nonché a individuare una specifica componente tariffaria perequativa per l'alimentazione del Fondo;

• all'adeguamento dei contenuti minimi della Convenzione tipo (introdotta con deliberazione 656/2015/R/IDR), con riguardo agli aspetti espressamente richiamati nel documento per la consultazione 402/2019/R/IDR;

— con riferimento alle attività di natura tariffaria che l'Autorità è chiamata a svolgere, si ritiene, altresì, opportuno tenere conto del separato procedimento nell'ambito del quale – alla luce dei compiti assegnati all'Autorità dalla normativa vigente (e, in particolare, dall'articolo 1, comma 905, della legge 205/2017) – verrà determinata "la tariffa idrica da applicare agli utenti del (...) soggetto [costituito dallo Stato, partecipato dal Ministero dell'economia e delle finanze e sottoposto alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali]", a cui sono trasferite le funzioni del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia Lucania e Irpinia (Eipli).

Considerato, altresì, che:

— in risposta ai documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR sono pervenuti rispettivamente 27 e 18 contributi, da parte di Enti di governo dell'ambito, gestori e loro raggruppamenti, associazioni (in rappresentanza di Enti di governo dell'ambito e di imprese), soggetti istituzionali e consulenti;

— le risposte ricevute hanno evidenziato una condivisione dell'impostazione generale dell'Autorità, pur proponendo spunti di approfondimento e illustrando potenziali criticità;

— nei contributi ricevuti, tra gli elementi valutati nell'ambito della definizione delle disposizioni di cui al presente provvedimento, è stato evidenziato:

• con riferimento al calcolo del moltiplicatore tariffario θa:

una generale condivisione in relazione alle regole sottostanti al calcolo di detto moltiplicatore; relativamente al limite di crescita del moltiplicatore tariffario, alcuni gestori hanno proposto un valore del fattore di sharing quantificato al limite inferiore dell'intervallo posto in consultazione;

• con riferimento alla matrice degli schemi regolatori:

condivisione della scelta di utilizzare il parametro VRGPM — in luogo di OPM — nella selezione della colonna della matrice al fine di rafforzare la relazione tra massimo incremento annuale ammissibile ed entità dei costi complessivi sostenuti nell'anno base;

l'esigenza di prevedere – anche a valle di tavoli tecnici con gli stakeholders di settore – una metodologia omogenea di calcolo della popolazione fluttuante, tenuto conto delle fonti di dati attualmente disponibili a livello nazionale;

una generale condivisione con specifico riguardo all'inclusione, tra gli investimenti che il soggetto competente ritiene necessari nel periodo 2020-2023, di quelli che si prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili;

• con riferimento agli strumenti di controllo sui tassi di realizzazione degli investimenti programmati:

una generale condivisione in relazione alla differenziazione delle casistiche in base all'entità del tasso di realizzazione ed al recupero dei possibili benefici conseguiti dal gestore;

con riferimento alla penale proposta in caso di mancata realizzazione, pur riconoscendo la logica output based che determina l'attivazione di detta penale all'efficacia del raggiungimento di obiettivi di qualità e non esclusivamente alla capacità di pianificazione del gestore, la necessità di un coordinamento con quanto già previsto dai meccanismi premiali adottati con la Rqti e la Rqsii;

un sostanziale accoglimento, sia da parte dei gestori che degli Enti di governo dell'ambito, della destinazione degli accantonamenti legati alle penalità ad un fondo vincolato al finanziamento della spesa per investimenti;

• con riferimento alla valorizzazione dei costi delle immobilizzazioni:

un generale apprezzamento per la possibilità, in linea con gli altri settori regolati, di includere, nel calcolo della componente Capex, taluni contratti di finanziamento come quelli della locazione finanziaria delle opere di pubblica utilità;

con riguardo alla valorizzazione dei parametri che definiscono gli oneri finanziari, alcuni operatori hanno segnalato la necessità di incrementare la valorizzazione di WRP (Water Utility Risk Premium) al fine di intercettare l'incremento del rischio paese, rivedendo conseguentemente al rialzo anche il parametro Kd real (rendimento di riferimento delle immobilizzazioni). Inoltre, con riferimento al rapporto Cs/Cns (rapporto standard tra le immobilizzazioni a cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni) taluni soggetti hanno ravvisato la necessità di ridurre il valore posto in consultazione;

con specifico riferimento al trattamento delle opere classificate come "lavori in corso", pur condividendo lo sforzo volto ad incentivare il completamento delle opere, è stata espressa la richiesta di non applicare il meccanismo di riconoscimento in tariffa prospettato a talune opere – per lo più di natura strategica ed individuate dall'Ente di governo dell'ambito competente – che richiedano tempi più lunghi di completamento in ragione della loro complessità tecnica;

con specifico riguardo all'individuazione di un maggior livello di dettaglio della classificazione dei cespiti, sulla quale è stato registrato un generale apprezzamento, è stata proposta da parte dei soggetti rispondenti un'applicazione graduale di tale dettaglio, che preveda la completa introduzione della nuova modalità di rendicontazione per i cespiti dell'anno 2020;

• con riferimento al Fondo nuovi investimenti:

una generale condivisione delle modalità di trattamento e delle verifiche connesse al riconoscimento delle componenti sottostanti, come prospettate in consultazione;

• con riferimento alla valorizzazione dei costi operativi:

con specifico riferimento alle misure di efficientamento dei costi operativi endogeni, generale apprezzamento per l'impostazione adottata dall'Autorità nel prospettare un modello di promozione dell'efficienza gestionale, fornendo utili spunti di approfondimento con particolare riguardo alla definizione e alla selezione delle variabili indipendenti del modello econometrico utilizzato;

in particolare, i soggetti hanno accolto favorevolmente la proposta dell'Autorità di tener conto della popolazione fluttuante nella valutazione del livello pro-capite dei costi effettivi e stimati, nonché la possibilità di una revisione — in sede di aggiornamento biennale del terzo periodo regolatorio — dell'approccio proposto, beneficiando di sviluppi e affinamenti della metodologia presentata che potrebbero derivare dall'avvio di appositi tavoli di lavoro con i soggetti interessati;

una generale condivisione delle regole di clusterizzazione in funzione del modello adottato e di definizione dei livelli di sharing, nonché della proposta di destinare la quota di ΔOpex, a decurtazione degli Opex2018end, ad uno specifico fondo per il sostegno delle incentivazioni;

un generale apprezzamento in relazione alla nuova modalità di trattamento degli oneri aggiuntivi sostenuti per lo smaltimento dei fanghi di depurazione in ragione delle situazioni di crisi evidenziate con riferimento alla loro destinazione finale e, nello specifico, il riconoscimento parziale della natura esogena di tale costo; in particolare, alcuni soggetti ritengono che tale modalità di riconoscimento debba intercettare le differenti tempistiche in cui si sono verificate le situazioni emergenziali relative alla destinazione finale dei fanghi;

l'accoglimento delle modifiche apportate alla formula di incentivazione del risparmio legato ai costi di energia elettrica; in particolare alcuni soggetti propongono, con riferimento al calcolo della media dei consumi, di tenere nella dovuta considerazione gli effetti di variazioni del perimetro gestito o dell'incremento del volume degli investimenti;

una generale condivisione con riguardo al riconoscimento di costi per specifiche finalità e in particolare degli oneri afferenti alle misure tese al superamento degli impedimenti tecnici alle procedure di limitazione ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali;

• con riferimento ai costi ambientali e della risorsa (Erc), generale apprezzamento delle modalità prospettate ai fini dell'esplicitazione come Erc dei costi operativi e dei costi delle immobilizzazioni, con la proposta di ricondurre a detta componente ulteriori voci rispetto a quelle attuali;

• con riferimento alle misure volte all'ampliamento del perimetro di applicazione dello schema regolatorio di convergenza:

generale condivisione è stata espressa rispetto alla proposta di prevedere forme di regolazione tariffaria semplificate rispetto alla matrice di schemi regolatori, nei casi di perdurante e significativa carenza di informazioni, indipendentemente dall'eventuale avvio di processi di integrazione delle gestioni;

alcuni soggetti hanno ravvisato tuttavia criticità nella possibilità di reperire in detti contesti i dati necessari al calcolo del costo operativo stimato COSwrt ai fini della ricostruzione del valore VRGavrt, ritenendo la soglia ipotizzata nel caso di carenza informativa non adeguata a sostenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione, anche sulla base delle ricognizioni effettuate nei rispettivi territori;

• con riferimento ai criteri per l'aggiornamento del Programma degli Interventi (PdI) e del Piano economico-finanziario (Pef):

si è registrato un generale apprezzamento per le finalità nonché un riscontro positivo sui contenuti minimi richiesti e sulla possibilità di estensione dell'orizzonte temporale della programmazione, seppur in forma più semplificata.

Considerato, infine, che:

— con riferimento alle motivazioni delle disposizioni regolatorie confermative della disciplina già vigente per entrambi i periodi regolatori 2012-2015 e 2016-2019, si rimanda anche alla parte motiva, relativa a ciascun profilo, delle deliberazioni 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 643/2013/R/IDR, 664/2015/R/IDR e 918/2017/R/IDR, nonché dei documenti per la consultazione relativi a tali deliberazioni.

Ritenuto che:

— sia necessario ed opportuno garantire un quadro generale di regole stabile e certo, che sia ritenuto efficace e credibile dai vari attori presenti nel comparto idrico, integrando e sviluppando la regolazione asimmetrica e innovativa (basata su una matrice di schemi regolatori) applicata a partire dal 2014;

— in linea con molte delle finalità enucleate, per il settore, nel Quadro strategico per il triennio 2019-2021, di cui alla deliberazione 242/2019/A, sia in particolare necessario definire, per il terzo periodo regolatorio, una metodologia tariffaria che, nell'ambito dell'assetto di governance che si è consolidato negli anni:

• preveda la conferma di regole in grado di favorire la spesa per investimenti finalizzata al miglioramento della qualità del servizio prestato, anche rafforzando le misure di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi programmati;

• consenta di elaborare piani con un orizzonte temporale più ampio del periodo quadriennale, specie in riferimento alla realizzazione di progetti di rilevanza strategica;

• promuova una crescente efficienza gestionale (ferma restando l'attenzione alle specificità dei singoli contesti, che connotano l'asimmetria) ed espliciti opportune misure per la valorizzazione di incentivi relativi ai profili di sostenibilità e di mitigazione degli impatti ambientali;

— sia necessario promuovere, nell'ambito delle competenze dell'Autorità, il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio, introducendo forme di regolazione tariffaria semplificate per stimolare la compliance (in particolare per le gestioni per le quali nei precedenti periodi regolatori siano emerse carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari) e rafforzando la convergenza fra le diverse aree del Paese;

— sia, poi, opportuno mantenere le previsioni volte a favorire — per quanto di competenza — la razionalizzazione della platea di operatori, sostenendo i processi di aggregazione tra gli stessi per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di prestazione agli utenti.

Ritenuto, in particolare, che:

— anche in esito alle consultazioni pubbliche effettuate, sia opportuno confermare l'impostazione generale che ha caratterizzato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio, con particolare riferimento a:

i) la responsabilizzazione e la coerenza delle decisioni assunte a livello decentrato;

ii) la struttura del vincolo ai ricavi della gestione;

iii) la presenza di un vincolo alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario, fermo restando il principio di copertura dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

iv) le misure di sostegno alla spesa per investimenti, al ricorrere di determinate casistiche;

v) gli incentivi, oltre che agli investimenti, alla sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza e alla razionalizzazione delle gestioni, confermando la previsione di un fattore di ripartizione tra gestore e consumatori (sharing, indicato con X) da applicare al limite di prezzo in funzione di condizionalità riferite, per il terzo periodo regolatorio, al totale dei costi riconosciuti (in luogo della componente dei costi operativi) e posto pari al 1,5% (valore individuato — nell'ambito del range di valori posto in consultazione — in ragione della necessità, da un lato, di contenere l'impatto delle variazioni tariffarie sull'utenza e, dall'altro, di favorire la razionalizzazione degli oneri sostenuti dalla gestione nel rispetto del principio di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento);

vi) la valorizzazione di componenti di costo relative a immobilizzazioni di terzi o realizzate con contributi pubblici;

— le regole tariffarie applicabili per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 debbano essere ricondotte ai seguenti sistemi:

• la matrice di schemi regolatori nell'ambito della quale ciascun soggetto competente — in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio — seleziona lo schema più appropriato sulla base di una scelta tridimensionale, in ragione: i) del fabbisogno di investimenti – inclusivo di quelli che il gestore prevede di realizzare con contributi a fondo perduto già stanziati ed effettivamente disponibili – in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti; ii) dell'eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore, principalmente riconducibili a significativi processi di aggregazione gestionale, ovvero all'introduzione di nuovi processi tecnici gestiti dei quali sia attestata la rilevanza; iii) dell'entità del vincolo ai ricavi per abitante servito dalla gestione rispetto al valore VRG pro capite medio (VRGPM) stimato con riferimento all'anno 2018 per l'intero settore, tenendo conto anche della popolazione fluttuante servita;

• lo schema regolatorio di convergenza, prevedendone l'applicazione (per un periodo limitato e predefinito) a quelle situazioni caratterizzate da una perdurante e significativa carenza di informazioni e consentendo al soggetto competente di effettuare una valorizzazione parametrica delle componenti di costo ai fini della predisposizione tariffaria, pur a fronte di incompletezza delle informazioni;

— sia, altresì, opportuno prevedere che qualora si verifichino circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente di governo dell'ambito, d'intesa con il gestore, possa formulare apposita istanza all'Autorità, proponendo quale misura per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario l'accesso alle misure di perequazione, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati dall'Autorità;

— ai fini della redazione dello specifico schema regolatorio l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, debba tenere conto degli effetti di lungo periodo di eventuali opere di rilevanza strategica – caratterizzate da complessità tecnica e da tempi di realizzazione pluriennali – redigendo un Piano delle opere strategiche (Pos) — quale parte integrante e sostanziale del PdI – che preveda a tendere un saggio di rinnovo delle infrastrutture coerente con la vita utile delle medesime e che riporti lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza;

— per quanto attiene alla durata del periodo regolatorio sia opportuno prevedere:

• una durata quadriennale per la valorizzazione del moltiplicatore tariffario e delle componenti di costo riconosciute, salvo i previsti aggiornamenti;

• un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo provvedimento;

• un'eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, su istanza motivata da parte dell'Ente di governo dell'ambito, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio;

— con riferimento alle casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario sia, in particolare, opportuno:

• espungere da dette cause la trasmissione dell'attestazione di essersi dotati delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi del Dlgs 31/2001, — nonché di ottemperanza alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia — in quanto tale obbligo è stato ricompreso nell'ambito degli adempimenti associati al prerequisito avente ad oggetto "Conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti", di cui all'articolo 21 della Rqti;

• confermare, tra le altre, le esclusioni per le gestioni che non provvedano al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) delle previste componenti tariffarie perequative;

• adeguare la causa di esclusione relativa alla fatturazione di un consumo minimo impegnato, tenuto conto che la deliberazione 665/2017/R/IDR ha esteso il divieto di procedere a tale modalità di fatturazione anche agli usi diversi dal domestico;

— al fine di determinare una copertura delle componenti di costo riconducibili al reperimento dei finanziamenti — in continuità con l'impostazione assunta nei precedenti periodi regolatori — sia necessario mantenere il riconoscimento dei soli oneri finanziari e fiscali standardizzati;

— sia altresì opportuno, in continuità con il precedente periodo regolatorio, confermare il riferimento ad un tasso risk free reale, valutato sulla base di tassi di rendimento dei titoli di stato dell'area euro con scadenza decennale e con rating almeno AA (rrealf), adeguato attraverso il Water Utility Risk Premium (WRP) riconducibile ai seguenti fattori di rischio: i) il differenziale collegato ad investimenti cosiddetti risk free in Italia; ii) gli ulteriori elementi connessi alla dimensione media, generalmente ridotta, degli operatori del settore; iii) ulteriori differenziali connessi alla natura generalmente pubblica e locale dei soci dei gestori del servizio idrico integrato (Sii), nella maggioranza dei casi Enti locali, le cui modalità di finanziamento risentono dei vincoli di finanza pubblica imposti dalle norme vigenti; in considerazione della natura strutturale dei richiamati fattori di rischio – che, pur a fronte di un consolidamento degli operatori e della loro struttura di capitale, non possono essere superati nel breve periodo – e della crescita del differenziale legato al "rischio paese" , sia opportuno confermare il valore del parametro WRP ponendolo pari a 1,7%, valore che rappresenta la soglia inferiore dell'intervallo posto in consultazione;

— con riferimento al nesso intercorrente tra il fondo di garanzia e il livello di rischio del settore (coefficiente β) l'Autorità valuta sia la facilitazione dell'accesso al credito sia la garanzia del rischio connesso al trasferimento delle gestioni quali meccanismi di carattere sistemico che operano nella direzione di ridurre il rischio finanziario. La presenza della garanzia operata dal Fondo può infatti influire sul c.d. "rischio di credito" (effetto che può essere a posteriori efficacemente catturato dal parametro DRP, Debt Risk Premium). Ciò viene in parte attenuato dagli effetti relativi al superamento di talune distorsioni derivanti dalle diverse politiche contabili utilizzate dagli operatori – connessi alla previsione di non ammettere a riconoscimento il recupero di eventuali maggiori imposte nell'ambito della trattazione del FoNI — portando ad individuare un valore del coefficiente β pari a 0,79 (corrispondente all'estremo superiore dell'intervallo posto in consultazione), in sostanziale continuità con i precedenti periodi regolatori;

— in considerazione della lieve riduzione del tasso medio sul debito riscontrata dall'Autorità nelle più recenti rilevazioni sul mercato del credito, con conseguenti condizioni generalmente più favorevoli per l'ottenimento di finanziamenti, sia opportuno prevedere per il tasso di rendimento delle immobilizzazioni il cui interesse è soggetto a scudo fiscale (parametro Kd) un valore di 2,77%;

— non essendo state ravvisate significative variazioni per quanto riguarda la composizione del capitale degli operatori, sia opportuno non modificare il rapporto standard tra immobilizzazioni cui si applica lo scudo fiscale e le altre immobilizzazioni, ponendolo pari ad 1;

— ai fini della determinazione della componente per il finanziamento anticipato di nuovi investimenti (FNInew), sia opportuno confermare (rispetto al secondo periodo regolatorio) l'intervallo di valori del parametro ψ, che quantifica il fabbisogno di ulteriori fonti di finanziamento rispetto al gettito delle componenti tariffarie a copertura dei costi delle immobilizzazioni, nell'ottica di garantire anche per il terzo periodo regolatorio la realizzazione degli investimenti ritenuti prioritari;

— al fine di poter prefigurare una maggiore efficacia anche nell'impiego di strumenti gestionali più avanzati (asset management), sia opportuno procedere a una rivisitazione della classificazione e delle vite utili dei cespiti che permetta di ricondurre le infrastrutture alla pertinente attività, distinguendole tra acquedotto, fognatura, depurazione e attività comuni, e che consenta di allinearne la durata (a partire dall'anno 2020 quale anno di realizzazione dei cespiti) con quella riscontrata in una serie di approfondimenti svolti, nonché di identificare una corrispondenza tra la categoria di cespite e il macro-indicatore o l'obiettivo da conseguire;

— al fine di fornire adeguati segnali al contenimento dei livelli di stock delle immobilizzazioni in corso (Lic) riconosciute al gestore, l'Autorità, in coerenza con quanto previsto in altri settori regolati, intende modificarne il trattamento, procedendo — per le immobilizzazioni diverse dalle opere strategiche (che richiedano tempi maggiori per il loro completamento in ragione della relativa complessità tecnica) — a:

• escludere, dal riconoscimento in tariffa, i Lic con saldi che risultino invariati da più di 4 anni (in luogo dei 5 anni previsti dalla regolazione vigente);

• rimodulare il tasso da applicare alle immobilizzazioni in corso, applicando un tasso più basso di quello previsto per le immobilizzazioni entrate in esercizio e decrescente nel tempo;

— sia necessario rafforzare il controllo in ordine all'effettiva realizzazione degli investimenti previsti con riferimento al quadriennio 2016-2019 — teso ad accertare la corretta collocazione nell'ambito della matrice di schemi regolatori di cui al Mti-2 e l'eventuale necessità di recuperare i benefici conseguiti – integrandolo, in una logica output-based, con le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di miglioramento o mantenimento connessi alla qualità del servizio idrico integrato; a tal proposito è opportuno definire uno strumento regolatorio ulteriore, aggiuntivo rispetto all'applicazione dei sistemi di penalizzazione già previsti per la mancata effettuazione degli investimenti programmati e per il mancato conseguimento degli obiettivi citati;

— per quanto concerne la definizione dei costi operativi, sia opportuno:

• in linea con la struttura generale prevista dal Mti-2, confermare la distinzione tra costi operativi endogeni e costi operativi aggiornabili, e ciò al fine di contemperare l'esigenza di incentivare l'adozione delle azioni necessarie al contenimento degli oneri gestionali con quella di tener conto delle rappresentate rigidità di alcune voci di costo anche in un arco temporale quadriennale;

• con riferimento ai costi operativi endogeni, al fine di rafforzare le misure di promozione dell'efficienza gestionale:

definire regole di computo dei costi differenziate sulla base della clusterizzazione di ciascuna gestione, in esito al confronto, a livello pro-capite, tra il pertinente costo operativo totale sostenuto (come risultante dal bilancio) ed il relativo costo operativo stimato applicando il modello statistico elaborato dall'Autorità, sulla base dei dati riferiti all'annualità 2016;

in funzione del posizionamento in ciascun cluster, prevedere un determinato livello di sharing annuale del margine dato dalla differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 (comprensivi dei costi ambientali e della risorsa endogeni) e il costo operativo efficientabile (come risultante dal bilancio), sostenuto dall'operatore con riferimento alla medesima annualità;

impiegare l'eventuale quota a decurtazione degli Opex2018end (determinata in ragione dalla eventuale differenza tra i costi operativi endogeni riconosciuti al gestore nella tariffa dell'annualità 2016 e il costo operativo efficientabile), per il rafforzamento del meccanismo incentivante volto alla promozione della qualità, prevedendone il versamento a Csea;

• prevedere i seguenti aggiornamenti con riguardo al calcolo dei costi aggiornabili:

l'applicazione alla componente a copertura dei costi dell'energia elettrica di un fattore di sharing in funzione del risparmio energetico conseguito dalle gestioni;

il riconoscimento dell'incremento, al netto di una opportuna franchigia, del costo di smaltimento dei fanghi di depurazione, incluso il costo di trasporto, determinatosi a partire dall'anno 2017, antecedente l'apice della crisi che avrebbe assunto caratteristiche emergenziali per la destinazione finale dei fanghi in particolare nell'estate 2018, vincolandolo al conseguimento degli obiettivi sottesi al macro-indicatore M5 – "Smaltimento dei fanghi in discarica" e alla presenza nel pertinente PdI dei relativi interventi;

• prevedere la facoltà di ricomprendere tra i costi operativi (ove ne ricorrano i presupposti) eventuali oneri aggiuntivi riconducibili a specifiche finalità – Opexatel — in particolare:

costi operativi di piano rivisti dall'Ente di governo dell'ambito in presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti;

costi per adeguamenti agli standard di qualità tecnica e di qualità contrattuale;

oneri (OpaSocial) legati al mantenimento o all'introduzione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle minime previste dalla regolazione (bonus idrico integrativo), nonché ai costi per l'intervento di limitazione associabili ai casi di cui al comma 7.3 lettera a) dell'allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;

costi (OPamis) per le misure tese a rendere gli utenti (anche delle singole unità immobiliari sottese alle utenze condominiali) maggiormente consapevoli dei propri consumi nonché per favorire le procedure di limitazione in caso di morosità e di disalimentazione selettiva della fornitura ove ne ricorrano i presupposti;

— con riferimento ai costi ambientali e della risorsa sia opportuno ampliare la tipologia di oneri da poter esplicitare come ERC, includendovi alcuni costi precedentemente allocati nella componente a copertura dei costi delle immobilizzazioni e prevedendo che detta componente possa essere ricondotta alle misure per la protezione e la salvaguardia delle fonti idrico potabili, nonché agli interventi per prevenire la riduzione e l'alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici e per ripristinare il funzionamento degli ecosistemi acquatici stessi;

— occorra confermare la presenza di misure tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni prevedendo in particolare:

• di aggiornare il trattamento delle componenti a conguaglio inserite nel vincolo ai ricavi del gestore per tenere conto, da un lato, degli adeguamenti e delle modifiche apportate alle modalità di riconoscimento dei costi operativi aggiornabili, dall'altro dell'inclusione dei seguenti elementi di novità:

il riconoscimento nella componente a copertura dei margini derivanti dalle altre attività idriche, di uno sharing maggiore a favore del gestore in presenza di misure innovative, caratterizzate da multi settorialità, che rispondono agli obiettivi di sostenibilità energetica ed ambientale, elencati nel documento di consultazione 402/2019/R/IDR;

in coerenza con quanto già previsto per la qualità contrattuale, il riconoscimento del recupero (a vantaggio dell'utenza) dello scostamento tra la quantificazione della componente a OpexQT, e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore per il citato adeguamento alla deliberazione 917/2017/R/IDR;

il recupero dello scostamento tra la quantificazione della componente Op a Social e l'importo effettivamente impiegato per l'erogazione del bonus idrico integrativo agli aventi diritto, nonché gli oneri effettivamente sostenuti per gli interventi di limitazione della fornitura idrica eseguiti al ricorrere dei casi di cui al citato comma 7.3 lett. a) dell'allegato A alla deliberazione 311/2019/R/IDR;

a partire dal 2022, il recupero dello scostamento tra la quantificazione della voce OPamis e gli oneri effettivamente sostenuti dal gestore;

— un meccanismo di riconoscimento parametrico dei costi di morosità (considerando la diversa incidenza del fenomeno della morosità sul territorio nazionale), incentivando al contempo l'adozione di misure per una gestione efficiente del credito e la riduzione dei divari rinvenuti sul territorio nazionale, individuando (sulla base dei dati comunicati all'Autorità) un valore massimo del costo di morosità, in misura pari a quello derivante dall'applicazione delle seguenti percentuali al fatturato annuo: i) 2,0% per i gestori siti nelle Regioni del Nord; ii) 3,0 % per i gestori siti nelle Regioni del Centro; iii) 7,1% per i gestori siti nelle Regioni del Sud e Isole;

— di confermare i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;

— l'istituzione, presso Csea, del "Conto per l'alimentazione e la copertura dei costi di gestione del Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 221/2015", alimentato da una specifica componente perequativa UI4 (posta pari 0,4 centesimi di euro/metro cubo, anche sulla base delle considerazioni esposte nel documento per la consultazione 368/2019/R/IDR), rinviando ad un successivo provvedimento la disciplina delle modalità di gestione del citato Fondo di garanzia, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2019 (pubblicato in G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019) recante i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Ritenuto, infine, che:

— sia opportuno mantenere anche per il periodo regolatorio 2020-2023 un meccanismo che consenta di superare l'eventuale inerzia dei soggetti locali coinvolti, prevedendo che, nei casi in cui i soggetti competenti non ottemperino ai relativi obblighi nei termini stabiliti dall'Autorità, il gestore possa presentare al soggetto competente medesimo, istanza di aggiornamento tariffario, recante tutti i dati e i documenti richiesti dalla presente deliberazione, nonché i loro provvedimenti dirigenziali attuativi, dandone comunicazione all'Autorità; e che l'Autorità, ricevuta la comunicazione, diffidi l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente ad adempiere entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali l'istanza del gestore, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sia trasmessa all'Autorità ai fini della valutazione e dell'approvazione entro i successivi 90 giorni;

— sia opportuno prevedere, al fine di favorire i processi di aggregazione e razionalizzazione delle gestioni, che, laddove a seguito di accorpamento, un unico gestore serva una pluralità di Ato, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, sia trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito, trovando in tal caso applicazione quanto esposto al precedente alinea;

— sia altresì opportuno prevedere che laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite annuale al moltiplicatore tariffario previsto dal presente provvedimento, l'Autorità valuti e approvi l'apposita istanza presentata, conducendo una specifica istruttoria volta a verificare in particolare la validità dei dati forniti, nonché l'efficienza del servizio di misura;

— in coordinamento con le disposizioni recate dal presente provvedimento, sia necessario procedere a integrare e aggiornare talune previsioni contenute in altri atti adottati dall'Autorità con particolare riferimento a:

• la convenzione tipo di cui all'allegato A alla deliberazione 656/2015/R/IDR, al fine di prevedere che, nei casi in cui — nell'ambito dello specifico schema regolatorio — non sia possibile valutare compiutamente gli effetti del ricorso a eventuali misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, il soggetto competente sia tenuto a presentare all'Autorità una pianificazione di durata pari al periodo necessario alla valutazione;

• la regolazione della qualità tecnica di cui all'allegato A alla deliberazione 917/2017/R/IDR, al fine di aggiornare — tenuto conto delle evidenze emerse relativamente al ciclo di programmazione 2018-2019 — alcuni parametri necessari all'attribuzione dei premi e delle penalità a decorrere dall'anno 2022;

— sia opportuno rinviare a successive determinazioni l'indicazione delle modalità di presentazione dei dati, nonché dei contenuti minimi e delle modalità di redazione degli atti che costituiscono la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio, con specifico riferimento al Programma degli interventi – inclusivo del Piano delle opere strategiche – e al Piano economico-finanziario;

— con riferimento a tutti gli aspetti per i quali si confermano gli orientamenti prospettati nei documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR, sia opportuno rimandare alle motivazioni, generali e specifiche, diffusamente illustrate nei richiamati documenti per la consultazione

Delibera

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:

a) Acquedotto, che include la captazione, anche a usi multipli, l'adduzione, anche a usi multipli, la potabilizzazione, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la distribuzione, la relativa misura;

b) Fognatura, che include la fognatura nera e mista, la vendita all'ingrosso del medesimo servizio, la fognatura bianca, la relativa misura;

c) Depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali.

1.2 Il presente provvedimento si applica integralmente ai soggetti che, a qualunque titolo, anche per una pluralità di Ato, svolgono uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, e operino sul territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia.

1.3 Nelle Regioni a statuto speciale che avessero eventualmente legiferato in materia di criteri per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato, trovano applicazione le "direttrici" della metodologia tariffaria statale, come individuate all'articolo 10 del presente provvedimento.

Articolo 2

Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario

2.1 Sono definite le seguenti componenti di costo del servizio:

a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento;

b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, di quelli aggiornabili (afferenti all'energia elettrica, allo smaltimento dei fanghi, alle forniture all'ingrosso, agli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli Enti Locali e alle altre componenti di costo) e dei costi operativi relativi a specifiche finalità;

c) eventuale anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;

d) costi ambientali e della risorsa, intesi come la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità proprie degli ecosistemi acquatici, ovvero delle mancate opportunità (attuali e future) conseguenti a un determinato uso di una risorsa scarsa;

e) conguagli, necessari al recupero di costi approvati e relativi alle annualità precedenti.

2.2 La determinazione delle componenti di costo di cui al precedente comma 2.1 e l'aggiornamento delle tariffe applicate sono effettuati in conformità all'allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Piano delle opere strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche

3.1 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente predispone il Piano delle opere strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (Pos), in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche, con riferimento al periodo 2020-2027.

3.2 Sono classificabili come opere strategiche gli interventi infrastrutturali consistenti in nuove opere la cui realizzazione, che richiede strutturalmente tempistiche pluriennali anche in ragione della relativa complessità tecnica, è considerata prioritaria dall'Ente di governo dell'ambito ai fini del raggiungimento dei livelli di servizio fissati per il pertinente territorio; possono essere ricompresi in questa categoria di opere gli interventi relativi alle attività di acquedotto, di fognatura e di depurazione riferiti a cespiti per i quali sia prevista una vita utile non inferiore a 20 anni.

3.3 Il Piano delle opere strategiche contiene il cronoprogramma relativo alla loro realizzazione, dando separata evidenza dei contributi pubblici eventualmente disponibili, ed esplicita gli elementi di coerenza con le pianificazioni sovraordinate.

3.4 Il Piano delle opere strategiche prevede, entro il 2027, un saggio di rinnovo delle infrastrutture di cui al comma 3.2 coerente con la vita utile delle medesime e riporta, in ciascun anno, lo sviluppo delle misure tese ad assicurare il relativo percorso di convergenza.

Articolo 4

Definizione dello specifico schema regolatorio

4.1 La regolazione per schemi regolatori declinata nell'allegato A alla presente deliberazione è applicata attraverso la definizione di uno specifico schema regolatorio, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione.

4.2 L'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente adotta il pertinente schema regolatorio, composto dai seguenti atti:

a) il Programma degli Interventi (PdI) — di cui il Piano delle opere strategiche (POS), redatto secondo il precedente articolo 3, costituisce parte integrante e sostanziale — specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2020-2023, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato Pos dagli altri interventi e riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 149, comma 3, del Dlgs152/2006;

b) il Piano economico-finanziario (Pef), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico, al Rendiconto finanziario e allo Stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui all'allegato A, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 4.4 e del vincolo ai ricavi del gestore;

c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento.

4.3 Nell'ambito della redazione degli atti di cui al precedente comma, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, una volta individuato il rapporto tra il fabbisogno di investimenti dal 2020 al 2023 ed il valore delle infrastrutture esistenti, nonché i costi operativi aggiuntivi associati alla presenza di significativi processi di aggregazione gestionale ovvero di nuovi processi tecnici gestiti, seleziona le regole di determinazione tariffaria applicabili nel pertinente schema regolatorio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 dell'allegato A.

4.4 Il moltiplicatore tariffario θ di ciascun anno a del terzo periodo regolatorio, determinato ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato A, è definito in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate all'anno 2019, dei volumi relativi all'anno (a-2), tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche.

4.5 Per ciascun anno a, è definito il limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario θ di cui al richiamato articolo 3 dell'allegato A, tenendo conto del tasso di inflazione atteso, di un fattore K quale limite di prezzo, di un fattore di ripartizione o sharing (X), di parametri che differenziano l'incidenza dei predetti fattori, nell'ambito dei diversi schemi della matrice di schemi regolatori descritta all'Articolo 5 dell'allegato A.

4.6 Laddove gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.5, presentano motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui ai successivi commi 5.1, 5.2 e 5.3.

4.7 Ai fini dell'approvazione dell'istanza di cui al precedente comma 4.6, l'Autorità conduce una specifica istruttoria volta ad accertare, in particolare, la validità dei dati forniti e l'efficienza del servizio di misura.

Articolo 5

Procedura di approvazione

5.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell'allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente articolo 4 e dei dati già inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 918/2017/R/IDR, come aggiornati ai sensi del successivo comma 5.2. A tal fine gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

5.2 La determinazione delle tariffe per l'anno 2020 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo Mti-2 come integrato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2018 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2021, 2022 e 2023, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2019 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 6.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a-2).

5.3 Entro il 30 aprile 2020, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, predispone il Piano delle opere strategiche e aggiorna il Programma degli interventi di cui al comma 4.2, lettera a);

b) predispone la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2020-2023 nell'osservanza del metodo di cui all'allegato A alla presente deliberazione;

c) redige coerentemente — ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione — l'aggiornamento del Piano economico-finanziario (fino al termine dell'affidamento) che preveda, ai sensi dell'articolo 149, comma 4, del Dlgs 152/2006, "il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";

d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 4, inviando:

i. il Programma degli Interventi, con specifica evidenza del Piano delle opere strategiche, come disciplinato al comma 4.2, lettera a);

ii. il Piano economico-finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 4.2, lettera b), esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2020-2023, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;

iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 4.2, lettera c);

iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;

vi. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.

5.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del Dlgs 152/2006.

5.5 Ove il termine di cui al precedente comma 5.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.

5.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 5.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.

5.7 Laddove, a seguito di accorpamento tra gestioni, un unico gestore serva una pluralità di Ato, la relativa predisposizione tariffaria, opportunamente ripartita in sezioni, è trasmessa, per quanto di competenza, ai diversi Enti di governo dell'ambito; si applica quanto previsto al precedente comma 5.6.

5.8 Laddove ricorrano le seguenti casistiche:

a) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, i dati richiesti, nel formato indicato dall'Autorità;

b) il gestore non fornisca, in tutto o in parte, le fonti contabili obbligatorie che certificano gli elementi di costo e investimento indicati;

c) il gestore non fornisca la modulistica richiesta, o la fornisca non corredata dalla sottoscrizione del legale rappresentante;

d) risulti che il gestore ha indicato elementi di costo o di investimento superiori a quelli indicati nelle fonti contabili obbligatorie;

e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, la tariffa verrà determinata d'ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario teta (θ) pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche. In tali casi, la tariffa calcolata in base all'allegato A alla presente deliberazione, produce effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima ritenute conformi alle disposizioni vigenti da parte dell'Autorità.

5.9 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 5.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'articolo 154, comma 1, del Dlgs 152/06, con riferimento all'annualità 2016 è posta pari a zero. In sede di aggiornamento biennale o di revisione infra periodo, i medesimi costi di funzionamento saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito.

Articolo 6

Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria

6.1 Entro il 30 aprile 2022, sulla base delle indicazioni metodologiche dettagliate dall'Autorità con successivo provvedimento, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente:

a) determina con proprio atto deliberativo, il conseguente aggiornamento del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ) che ciascun gestore dovrà applicare per le singole annualità del biennio 2022-2023;

b) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:

i. l'aggiornamento del Programma degli Interventi, con specifica evidenza delle varianti al Piano delle opere strategiche;

ii. il Piano economico-finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (θ) come risultanti dall'aggiornamento per il biennio 2022-2023;

iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;

iv. l'atto o gli atti deliberativi di determinazione dell'aggiornamento biennale, nonché del conseguente valore del vincolo ai ricavi del gestore e del moltiplicatore tariffario teta (θ);

v. l'aggiornamento dei dati necessari richiesti.

6.2 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del Dlgs 152/2006, approva la proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente comma 6.1.

6.3 Ove il termine di cui al precedente comma 6.1 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o ad altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale della predisposizione tariffaria e ne dà comunicazione all'Autorità.

6.4 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 6.3, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.

6.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del terzo periodo regolatorio 2020-2023, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 5.3, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 6.1.

6.6 Nei casi di cui al precedente comma 6.5 l'Autorità, entro i successivi 90 giorni, valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio, ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del Dlgs 152/2006.

Articolo 7

Applicazione dei corrispettivi all'utenza

7.1 I corrispettivi all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario θ di cui al precedente comma 4.4 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell'anno base 2019.

7.2 A decorrere dal 1° gennaio 2020 i gestori del servizio di cui all'articolo 1, nei limiti fissati dall'Articolo 4, sono tenuti ad applicare le seguenti tariffe massime:

a) fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano economico-finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie;

b) a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui al comma 5.6, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui al comma 4.5 anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi del comma 4.6;

c) a seguito dell'approvazione delle tariffe da parte dell'Autorità, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate, con riferimento all'anno 2020, per il valore θ2020 approvato dall'Autorità, ovvero con riguardo alle annualità 2021, 2022 e 2023, le tariffe dell'anno 2019 moltiplicate rispettivamente per i valori θ2021, θ2022 e θ2023 approvati dall'Autorità medesima.

7.3 La differenza tra i costi riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie applicate nei periodi di cui alle precedenti lettere a) e b) ed i costi riconosciuti sulla base dell'approvazione di cui al precedente punto c) sarà oggetto di conguaglio successivamente all'approvazione da parte dell'Autorità.

Articolo 8

Casi di esclusione dall'aggiornamento tariffario

8.1 Ove non interessati da procedure di affidamento già avviate dall'Ente di governo dell'ambito ai sensi delle norme in vigore, sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori diversi dal gestore d'ambito, cessati ex lege, che eserciscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, in violazione di quanto previsto dall'articolo 172 del Dlgs 152/2006, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti e trasmessa all'Autorità.

8.2 Sono esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio sia stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.

8.3 Fermo restando quanto previsto dal comma 8.1, è sospeso, inoltre, l'aggiornamento tariffario per le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall'Autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell'efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall'autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l'invalidità del titolo medesimo.

8.4 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.3 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, sono altresì escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che, a fronte dell'avvenuto affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito, non risultino aver effettuato la prevista consegna degli impianti, in violazione delle prescrizioni date in tal senso da parte del soggetto competente.

8.5 Fermo restando quanto previsto dal comma 3.4 della deliberazione 585/2012/R/IDR e dal comma 2.4 della deliberazione 88/2013/R/IDR per quanto concerne le annualità 2012 e 2013, nonché dal comma 7.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR e dal comma 10.5 della deliberazione 664/2015/R/IDR, sono escluse dall'aggiornamento tariffario le gestioni che — alla data del 31 gennaio 2020 ovvero del 31 gennaio 2022 (con riferimento rispettivamente alle determinazioni tariffarie per il biennio 2020-2021 e 2022-2023) o comunque nei termini previsti dai provvedimenti dell'Autorità recanti l'esclusione dall'aggiornamento tariffario — non abbiano adottato la Carta dei servizi, nonché le gestioni che, alla medesima data, in violazione della normativa applicabile, fatturavano un consumo minimo impegnato, limitatamente agli ambiti tariffari in cui tale consumo veniva fatturato.

8.6 Sono, infine, esclusi dall'aggiornamento tariffario i gestori che non provvedano al versamento alla Csea delle componenti tariffarie perequative.

8.7 Le casistiche di esclusione dall'aggiornamento tariffario di cui al presente articolo, ad eccezione di quella prevista dal comma 8.1, hanno un'efficacia biennale; la causa di esclusione di cui al richiamato comma 8.1 opera per tutto il periodo regolatorio ovvero fino al subentro da parte del gestore legittimo affidatario.

8.8 Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicato quanto previsto al precedente comma 5.8 e non pregiudicano il riconoscimento di eventuali variazioni di costo dei servizi il cui corrispettivo è approvato dall'Autorità.

Articolo 9

Misure per il superamento del Water Service Divide

9.1 L'Autorità promuove, nell'ambito delle proprie competenze, il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio.

9.2 Con riferimento a soggetti interessati da perduranti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, nonché di realizzazione degli interventi, ovvero a soggetti interessati dalla perdurante applicazione delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 8, i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'allegato A.

9.3 In caso di mancato accesso al citato schema regolatorio di convergenza, ove ricorrano le condizioni per la determinazione tariffaria d'ufficio da parte dell'Autorità di cui al comma 5.8 ovvero delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 8 i soggetti interessati versano alla Csea le somme corrispondenti al 10% dell'ammontare delle tariffe applicabili agli utenti (nell'anno 2019), fino a che perdurino i citati casi di inerzia. La Csea, nell'ambito delle proprie competenze e secondo la normativa vigente, fornisce per le gestioni di cui al precedente periodo, supporto prioritario per il superamento delle criticità riscontrate nella programmazione, ovvero per la realizzazione degli interventi.

9.4 Nel caso di gestioni ricadenti in Ambiti territoriali ottimali in cui sia già avvenuta l'individuazione del gestore e perduri la procedura di aggregazione ai sensi delle norme vigenti, anche nei casi di esclusione di cui all'articolo 8, le somme corrispondenti al 10% dell'ammontare delle tariffe applicabili agli utenti (nell'anno 2019), sono accantonate, presso i soggetti competenti, affinché sia definito, entro i successivi 90 giorni, un piano dettagliato, che può prevedere anche l'applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all'Allegato A, che stabilisca i tempi di completamento dell'aggregazione citata.

9.5 Al termine del periodo limitato e predefinito di applicazione dello schema regolatorio di convergenza di cui all'Allegato A, il soggetto competente adotta lo specifico schema regolatorio di cui all'articolo 4 formula istanza per l'applicazione delle specifiche condizioni di regolazione, ai sensi del comma 2.2 dell'allegato A.

Articolo 10

Direttrici della metodologia statale e disposizioni finali

10.1 Le "direttrici" della metodologia tariffaria statale, da applicare sull'intero territorio nazionale ad eccezione che nelle Province autonome di Trento e Bolzano, sono individuate, a tutela dell'utenza e dei livelli minimi di qualità del servizio, nelle disposizioni del presente provvedimento che afferiscono:

a) alle componenti di costo ammissibili al riconoscimento tariffario come descritte al precedente Articolo 2, nonché alla struttura del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) di cui all'articolo 4 dell'allegato A;

b) al limite massimo alla variazione annuale del moltiplicatore tariffario θ ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo 4;

c) alle regole tese alla sostenibilità finanziaria efficiente delle gestioni, secondo le previsioni di cui al Titolo 7 dell'allegato A.

10.2 Con successiva determinazione, l'Autorità definisce le modalità di presentazione dei dati, nonché i contenuti minimi e le modalità di redazione degli atti che costituiscono la proposta tariffaria per il terzo periodo regolatorio.

10.3 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Allegato A