Sentenza Corte di Cassazione 19 settembre 2024, n. 35118
Rifiuti - Reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 452-quaterdecies del Codice penale - Configurabilità - Dolo specifico di profitto - Volontà di conseguire un ingiusto profitto dalla attività - Necessità - Sussistenza - Natura del patrimoniale del "profitto" - Necessità - Insussistenza - "Profitto" individuabile anche quale riduzione dei costi aziendali derivanti dall'attività illecita - Legittimità - Sussistenza - Carattere della ingiustizia del profitto - Gestione continuativa e organizzata dei rifiuti come lo costituisce strumento per conseguire vantaggi altrimenti non dovuti - Sussistenza
Anche l'impresa che gestisce abusivamente dei residui al solo fine di ridurre i costi aziendali può essere ritenuta responsabile del reato di "traffico illecito di rifiuti" sanzionato dal Codice penale.
Un principio ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 19 settembre 2024, n. 35118. I Supremi Giudici hanno chiarito prima di tutto che il reato di attività organizzata diretta al traffico illecito di rifiuti richiede la chiara volontà di porre in essere il comportamento vietato con lo scopo di ottenere un guadagno ingiusto. Questo guadagno va inteso però non solo come un aumento del patrimonio del titolare dell'impresa ma anche quando egli consegua una riduzione dei costi aziendali.
Inoltre, per la Corte di Cassazione la mancanza dell'autorizzazione al trasporto di rifiuti non necessariamente costituisce un requisito essenziale del reato di attività organizzata diretta al traffico illecito di rifiuti. Potrebbe infatti esserci il reato anche quando l'impresa possiede l'autorizzazione ma esercita l'attività in modo totalmente difforme dal titolo autorizzatorio. (FP)
Corte Costituzionale
Sentenza 19 settembre 2024, n. 35118
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