Sentenza Corte di Cassazione 20 gennaio 2021, n. 2258
Rumore - Emissioni rumorose - Disturbo della quiete e del riposo delle persone - Articolo 659, comma 1, Codice penale - Configurabilità del reato - Diffusività dei rumori in modo che possano potenzialmente essere sentiti da un numero indeterminato di persone - Necessità - Sussistenza
Per configurarsi il reato dell'articolo 659, comma 1, Codice penale occorre che l'inquinamento acustico che disturba il riposo delle persone abbia una certa diffusività, potenzialmente disturbando un numero indeterminato di persone.
La Cassazione nella sentenza 20 gennaio 2021, n. 2258 ribadisce l'operatività dell'articolo 659, comma 1 del Codice penale (rumori che disturbano la quiete e il riposo delle persone) annullando la condanna del gestore di un esercizio commerciale in Valle d'Aosta dal quale si propagavano musica, rumori e schiamazzi denunciati dai proprietari di una abitazione sovrastante. Il bene giuridico protetto dall'articolo 659, comma 1, Codice penale viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi.
La rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, censurati come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, richiede l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal Legislatore è la pubblica quiete. I rumori pertanto devono avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere sentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare. Quindi occorreva, nel caso di specie, la prova che la propagazione delle onde sonore fosse estesa quanto meno ad una consistente parte degli occupanti l'edificio, in modo da avere una diffusa attitudine offensiva ed una idoneità a turbare la pubblica quiete. Così non è stato, essendosi lamentato solo un nucleo familiare. (FP)
Corte di Cassazione
Sentenza 20 gennaio 2021, n. 2258
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: