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Giurisprudenza

Sentenza Tar Piemonte 3 marzo 2020, n. 163

Elettrosmog - Impianto di telecomunicazioni - Intervento di modifica di impianto esistente o aggiornamento tecnologico - Procedimento "accelerato" - Articolo 87-bis, Dlgs 259/2003 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 45 dello stesso decreto) - Differenza col procedimento ex articolo 87, Dlgs 259/2003 finalizzato al rilascio di un'autorizzazione - Sussistenza Presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) - Sufficienza - Formazione del silenzio-assenso - Sussistenza - Intervento inibitorio del Comune dopo lo spirare del termine - Esclusione - Possibilità di esercizio di intervento in autotutela - Articolo 19, legge 241/1990 - Possibilità - Sussistenza

La procedura "accelerata" di realizzazione di modifiche di impianti di telecomunicazione ex articolo 87-bis, Dlgs 259/2003 prevede la segnalazione certificata di inizio attività (Scia) e il silenzio-assenso.
Lo ha ricordato il Tar Piemonte nella sentenza 3 marzo 2020, n. 163 con cui ha annullato il provvedimento inibitorio di un Comune intervenuto tardivamente per bloccare un intervento di adeguamento tecnologico di un impianto di telecomunicazioni al quale si applica il procedimento "accelerato" di cui all'articolo 87-bis del Dlgs 259/2003. Tale procedimento richiede la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione, se non ci sono atti ostativi dell'Amministrazione l'intervento può essere realizzato.
Evidente, secondo i Giudici la differenza col procedimento "ordinario" ex articolo 87, Dlgs 259/2003 che comporta il rilascio di una espressa autorizzazione. Nel caso della procedura accelerata, prevista per certe tipologie di impianti e certi interventi, come quello di specie, poiché scatta il silenzio-assenso dopo la presentazione della Scia al Comune, una volta decorso il termine, è precluso emanare un provvedimento inibitorio ma soltanto, alle condizioni previste, esercitare l'autotutela amministrativa ai sensi dell'articolo 19, legge 241/1990. (FP)

Tar Piemonte

Sentenza 3 marzo 2020, n. 163