Sentenza Consiglio di Stato 9 gennaio 2013, n. 44
Inquinamento - Elettrosmog - Autorizzazioni - Impianti di telecomunicazione - Disposizioni regionali e comunali - Limiti alla localizzazione - Legittimità - Esclusione - Fissazione di criteri di localizzazione - Possibilità
Alle Regioni e ai Comuni è consentito – ognuno nell'ambito delle proprie competenze – individuare criteri per la localizzazione di impianti di telefonia ma gli è vietato fissare limiti alla localizzazione.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato (sentenza 9 gennaio 2013, n. 44) confermando la decisione del Tar che aveva annullato il diniego di un Comune a un impianto di telefonia mobile unicamente in base al criterio della massima distanza possibile dal centro abitato. I Giudici hanno confermato un risalente e consolidato orientamento giurisprudenziale.
Comuni e Regioni possono dettare criteri localizzativi degli impianti di telefonia, anche sotto forma di divieto (ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici, come gli ospedali) ma non possono introdurre limiti alla localizzazione come criteri distanziali generici ed eterogenei come il criterio oggetto di causa consistente in prescrizione di distanze minime dal centro abitato da rispettare.
Consiglio di Stato
Sentenza 9 gennaio 2013, n. 44
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