Ordinanza Corte di Giustizia Ue 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19
Appalti - Rifiuti - Affidamento del servizio rifiuti - Affidamento "in house" - Normativa nazionale - Articolo 5 e articolo 192, Dlgs 50/2016 - Condizioni stringenti per la scelta "in house" al posto dell'affidamento con gara pubblica - Contrasto con le norme Ue sugli appalti - Articolo 12, direttiva 2014/24/Ue - Esclusione - Sussistenza - Partecipazione societaria delle amministrazioni pubbliche - Condizioni - Articolo 4, comma 1, e articolo 16, Dlgs 175/2016 - Subordinazione della partecipazione societaria alla contestuale sussistenza del controllo analogo e dell'affidamento in house - Contrasto con la normativa Ue sugli appalti - Articolo 12, direttiva 2014/24/Ue - Esclusione - Sussistenza
Sono pienamente in linea con le norme Ue sugli appalti pubblici ex direttiva 2014/24/Ue le norme italiane più stringenti per gli affidamenti "in house" (anziché con gara pubblica) del servizio rifiuti.
Con ordinanza 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19 la Corte di Giustizia Ue ha confermato la legittimità delle norme italiane (articolo 5 e articolo 192, Dlgs 50/2016) del Codice appalti che contengono una serie di limiti per le Amministrazioni appaltanti se vogliono affidare il servizio gestione rifiuti "in house" anziché con gara. I dubbi erano venuti al Consiglio di Stato su una questione su cui la Giurisprudenza amministrativa italiana è ancora divisa: i Giudici italiani non ritenevano le norme del Dlgs 50/2016 in linea con l'articolo 12 della direttiva 2014/24/Ue sugli appalti. La Corte di Giustizia invece ha ritenuto che il diritto Ue non impedisce a uno Stato membro di introdurre norme più stringenti per la P.A. se decide di non ricorrere al mercato e affidare il servizio "in house" a una partecipata pubblica.
La vicenda riguardava una società in house affidataria del servizio rifiuti in Abruzzo partecipata da 53 enti pubblici della Provincia di Chieti. I Giudici europei hanno anche ritenuto in linea con le norme Ue sugli appalti gli articoli 4 e 16 del Dlgs 175/2016 (T.U. partecipate pubbliche) che stabiliscono che una P.A. può detenere partecipazioni in società in house solo se l'Amministrazione esercita il controllo analogo su tale società e le affida, contestualmente, il servizio rifiuti. La legittimità della norma italiana potrebbe porre problemi nei casi, non infrequenti in cui l'acquisizione del controllo analogo congiunto e l'affidamento diretto non intervengano immediatamente, ma siano soltanto previsti. (FP)
Corte di Giustizia dell'Unione europea
Ordinanza 6 febbraio 2020, cause riunite da C-89/19 a C-91/19
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