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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 20 marzo 2020, n. 10373

Acque - Autorizzazioni - Articolo 124, Dlgs 152/2006 - Scarichi di acque reflue di alberghi - Acque termali - Assimilabilità alle acque reflue domestiche - Articolo 101, Dlgs 152/2006 e articolo 2, Dpr 227/2011 - Sussistenza - Scarico non autorizzato - Responsabilità penale - Articolo 137, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Assimilabilità delle acque termali alle acque reflue domestiche - Esclusione della assimilabilità da parte delle Regioni - Possibilità - Sussistenza - Acque di controlavaggio dei filtri delle piscine e acque provenienti da docce - Assimilabilità alle acque reflue domestiche - Esclusione - Natura dello scarico - Articolo 74, Dlgs 152/2006 - Scarico industriale - Sussistenza

Le acque termali prodotte da alberghi sono ai sensi dell'articolo 101, Dlgs 152/2006 sono assimilate ai reflui domestici salvo che la normativa regionale non preveda diversamente.
Lo ha ricordato la Cassazione (sentenza 20 marzo 2020, n. 10373) non riscontrando rilevanza penale ex articolo 137, Dlgs 152/2006 nello scarico non autorizzato in fognatura delle acque termali da parte dei titolari di due alberghi in Campania. Questo perché l'articolo 101 del Dlgs 152/2006, la disciplina "semplificata" per le Pmi ex Dpr 227/2011 stabiliscono l'assimilazione delle acque termali ai reflui domestici. Pertanto una assenza di autorizzazione ha rilevanza amministrativa ma non penale, collegata solo agli scarichi industriali non autorizzati. La disciplina del Dlgs 152/2006 fa salve discipline regionali che dispongano diversamente, ma in questo caso nulla dispone il regolamento 6/2013 della Campana sulle acque termali.
Diverso invece, ai fini della rilevanza penale, il caso degli scarichi delle acque di controlavaggio dei filtri delle piscine e delle acque provenienti da docce dei centri siti negli alberghi. Le prime non risultino assimilate alle acque domestiche né ai sensi dell'articolo 101 del Dlgs 152/2006 né, tantomeno in base al Dpr 227/2011 ed al regolamento della regione Campania 6/2013. Quanto alle acque delle docce provenienti dal centro ove veniva eseguito trattamento di fangoterapia, lo scarico di acqua evidentemente contaminata da residui di fango, dotata pertanto di sua tipicità, come tale distinta dalle acque termali in sé, e qualificabile ai sensi dell'articolo 74 lettera i) del Dlgs 152/2006 come scarico industriale. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 20 marzo 2020, n. 10373