Sentenza Corte di Cassazione 25 giugno 2015, n. 26706
Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Scarico senza autorizzazione - Reato ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 - Superamento dei valori limite di sostanze inquinanti - Irrilevanza - Fattispecie diversa - Articolo 137, comma 5, Dlgs 152/2006
Lo scarico di acque industriali senza autorizzazione integra il reato ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 indipendentemente dal superamento dei valori limite degli inquinanti.
La Cassazione (sentenza 25 giugno 2015, n. 26706) rigetta il ricorso del titolare di una pasticceria condannato per scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006). Il ricorrente lamentava che i Giudici del merito non avevano considerato le modifiche al comma 5 di tale articolo ad opera della legge 36/2010 che circoscrivevano l'applicazione della fattispecie al superamento dei valori limite di legge (indicati all'allegato V, parte terza, Dlgs 152/2006).
Palesemente infondato il ricorso per la Cassazione. Il reato contestato non è quello del comma 5 dell'articolo 137, norma modificata nel 2010 come ha ricordato l'imputato, ma quello del comma 1 di tale articolo che punisce lo scarico senza autorizzazione, mentre il comma 5 punisce chi scarica (pur se autorizzato) superando i valori limite fissati dalla legge nazionale, da quella regionale o dall'Autorità.
Corte di Cassazione
Sentenza 25 giugno 2015, n. 26706
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