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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 7 aprile 2020, n. 11529

Sicurezza sul lavoro – Infortunio del lavoratore durante il taglio di un binario - Reato lesioni colpose ex articolo 590 del Codice penale – Responsabilità del datore di lavoro - Redazione documento valutazione dei rischi (articolo 28 del Dlgs 81/2008) - Delega alla redazione del documento di valutazione dei rischi (articolo 17 del Dlgs 81/2008) – Configurabilità - Sussistenza - Non esclusione dell'obbligo del datore di lavoro di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e formare i lavoratori – Legittimità – Sussistenza

N.d.R.: Il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

 

Il conferimento a terzi della delega di redigere il documento di valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza del 7 aprile 2020 in merito alla responsabilità dell'amministratore delegato di un'azienda di medie dimensioni, con numerosi cantieri, per l'infortunio del lavoratore avvenuto durante un taglio dei binari in Toscana. La circostanza che il datore di lavoro si fosse avvalso della collaborazione di tecnici per la redazione del documento di valutazione dei rischi, non lo esonera dal reato di lesioni personali colpose, ex articolo 590 del Codice penale. L'obbligo di verificare l'adeguatezza e l'efficacia del documento di cui agli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008, rimane infatti in capo a chi detiene la qualifica datoriale. Quest'ultimo deve provvedere anche a informare i lavoratori dei rischi connessi ai lavori in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute. (TG)

Corte di Cassazione

Sentenza 7 aprile 2020, n. 11529