Sentenza Corte di Cassazione 3 maggio 2021, n. 16697
Sicurezza sul lavoro - Infortunio dovuto a falla in impianto idrico – Rispettive responsabilità e obblighi datore di lavoro (N.d.R.: articolo 18 del Dlgs 81/2008) e lavoratore (ex articolo 20 del medesimo Dlgs) - Valutazione preventiva dell'area di rischio in cui prevale responsabilità datoriale salvo rischio eccentrico attivato da condotta del lavoratore - Non conformità dei luoghi di lavoro ex articolo 63, comma 1 del Dlgs 81/2008 e allegato IV 3.6.2 - Mancata formazione e informazione del lavoratore su pericoli - Mancata installazione di una valvola di sicurezza - Mancanza contrassegno visivo per distinguere le diverse temperature di fuoriuscita dell’acqua - Responsabilità datore di lavoro - Sussistenza - Infortunio avvenuto azionando la tubatura dell'acqua bollente mentre il lavoratore svolgeva le sue mansioni - Rilevanza - Condotta abnorme del lavoratore - Non rientra
Non è abnorme, tale da escludere la responsabilità del datore di lavoro nell'area di rischio, la condotta del lavoratore che svolge le sue mansioni e si infortuna in assenza di segnalazione antinfortunistica.
Così la Corte di Cassazione con la sentenza del 3 maggio 2021, n. 16697 facendo il punto sull'evoluzione della responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (dal modello "iperprotettivo" a quello "collaborativo" e nell'area di rischio) in merito all'infortunio avvenuto nel mantovano. Pur tenendo conto delle disposizioni normative di cui all'articolo 20 del Dlgs 81/2008, che impongono al lavoratore di attenersi alle specifiche misure cautelari e di agire con diligenza, prudenza e perizia, la responsabilità del datore di lavoro all'interno dell'area di rischio non può essere esclusa salvo che la condotta del lavoratore porti a un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia o che sia da questi non prevedibile né ipotizzabile. Nella specie il lavoratore, eseguendo l'ordine di spostare la manichetta da una tubazione a un'altra ha azionato quella dell'acqua bollente in assenza di un adeguato contrassegno a colori per distinguerle (ex articolo 63 del Dlgs 81/2008).
Pertanto sussiste la responsabilità del datore di lavoro per la violazione dell'obbligo di assicurare condizioni di sicurezza appropriate (tra cui la mancanza di una valvola di sicurezza) e di prevedere possibili comportamenti trascurati del lavoratore. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 3 maggio 2021, n. 16697
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