Sentenza Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana 3 giugno 2020, n. 395
Rifiuti - Rifiuti urbani - Abbandono lungo strada provinciale - Obbligo di rimozione - In capo alla Città metropolitana/Provincia - Articolo 14, Dlgs 285/1992 - Sussistenza - Specialità del Codice della strada rispetto al Codice ambientale - Articolo 198, Dlgs 152/2006 e articolo 14 Dlgs 285/1992 - Sussistenza - Ordinanza contingibile e urgente del Comune a carico della Provincia per rimuovere i rifiuti abbandonati - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Oneri per il conferimento in discarica dei rifiuti abbandonati su strade provinciali - A carico dei Comuni - Legittimità - Sussistenza
Ai sensi del Codice della strada spetta alla Provincia e non al Comune rimuovere i rifiuti abbandonati sulla strada provinciale, anche se non è responsabile dell'abbandono.
Lo ha chiarito il Consiglio di Giustizia amministrativa della Regione siciliana (che nella Regione autonoma sostituisce il Consiglio di Stato) nella sentenza 3 giugno 2020, n. 395 in relazione alla controversia tra un Comune e la Città metropolitana di Catania destinataria di una ordinanza comunale contingibile e urgente ex articolo 192, Dlgs 152/2006 diretta a rimuovere rifiuti abbandonati lungo la strada provinciale. I Giudici hanno rigettato le obiezioni della Città metropolitana secondo cui ai sensi dell'articolo 198, Dlgs 152/2006 spetta ai Comuni rimuovere i rifiuti urbani giacenti su tutte le strade pubbliche e private. In realtà il Codice della strada, Dlgs 285/1992 – norma speciale rispetto al Dlgs 152/2006 – stabilisce all'articolo 14 l'obbligo per l'Ente proprietario della strada di rimuovere i rifiuti giacenti e non solo quando essi possano creare intralcio alla circolazione, essendo da rigettare ogni interpretazione restrittiva della norma.
Questo obbligo in capo all'Ente proprietario della strada – nella specie la Citta metropolitana/Provincia, è anche il presupposto della "colpa" che giustifica l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente del Comune ai sensi dell'articolo 192, Dlgs 152/2006 a carico dell'Ente provinciale. I Giudici, confermando la legittimità del comportamento del Comune aggiungono però che il riferimento testuale dell'articolo 14 del Dlgs 285/1992 alla "pulizia" delle strade e loro pertinenzeva inteso "nel senso che lo stesso, mentre include gli oneri riflettenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti in parola, non ricomprende però anche quelli relativi al loro conferimento in discarica, che secondo le regole generali in materia deve far carico ai Comuni territorialmente competenti nel cui ambito i rifiuti in questione sono stati prodotti." (FP)
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana
Sentenza 3 giugno 2020, n. 395
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