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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Sicilia 10 ottobre 2022, n. 2811

Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato - Ordinanza sindacale contingibile e urgente di rimozione dei rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 diretta ad un altro Ente territoriale - Osservanza delle regole sulla partecipazione al procedimento ex articolo 7, legge 241/1990 - Obbligatorietà - Sussistenza - Obbligo del previo accertamento della situazione di fatto e delle eventuali responsabilità, anche colpose, in contraddittorio con l'interessato - Sussistenza

L'ordinanza sindacale urgente di rimozione di rifiuti ex articolo 192, Dlgs 152/2006 su una strada di proprietà di un altro Ente territoriale richiede il previo accertamento della situazione in contraddittorio con l'interessato.
A ricordarlo il Tar Sicilia nella sentenza 10 ottobre 2022, n. 2811 con cui ha annullato l'ordinanza di un Comune che imponeva ad un Libero Consorzio comunale (Ente di area vasta che in Sicilia ha sostituito in amministrativamente le Province) di provvedere entro 30 giorni alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo il tratto di strada di sua pertinenza. Per i Giudici siciliani l'emissione dell'atto va preceduta, in ragione anche del principio di leale collaborazione tra Enti, dall'osservanza delle regole sulla partecipazione al procedimento ex articolo 7, legge 241/1990.
In ogni caso, prosegue il Tar, l'articolo 192, comma 3, del Dlgs 152/2006 impone il previo accertamento della situazione di fatto e delle eventuali responsabilità, anche colpose, del proprietario dell'area, in contraddittorio con i soggetti interessati. Tanto più, affermano i Giudici, nella fattispecie in esame, per il fatto dell'ampiezza del bene di proprietà del Libero Consorzio comunale, del suo utilizzo generalizzato da parte degli utenti e della necessaria programmazione di ogni intervento incidente, anche solo temporaneamente, sulla funzionalità dell'infrastruttura. (FP)

Tar Sicilia

Sentenza 10 ottobre 2022, n. 2811