Sentenza Corte di Cassazione 2 luglio 2020, n. 19856
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Responsabilità per omicidio colposo ex articolo 589, C.p. - Condotta omissiva del medico competente - Nesso di casualità tra condotta omissiva ed evento lesivo - Correlazione con competenze specifiche del medico, ex articolo 25, Dlgs 81/2008 - Necessità - Sussistenza
Nelle ipotesi di omicidio o di lesioni colpose è necessario considerare la specifica attività richiesta al medico (diagnostica, terapeutica, di vigilanza o di controllo) idonea a scongiurare o ritardare l'evento lesivo. E' quanto sostiene la Corte di Cassazione con sentenza 2 luglio 2020, n. 19856 ricordando che la valutazione del nesso di casualità tra la condotta omissiva del medico competente e l'evento lesivo, deve essere fatta sulla base delle competenze, previste dall'articolo 25, Dlgs 81/2008. Nel caso specifico i Giudici hanno ritenuto l'imputato lombardo non colpevole in quanto è stato ritenuto insussistente il nesso di casualità tra la condotta dell'imputato (medico competente) e l'evento morte, avendo lo stesso seguito lo stato di salute del lavoratore poi defunto, come richiesto dalla sua qualifica di medico competente, e di avere correttamente formulato i giudizi di idoneità al lavoro in relazione alle mansioni del lavoratore stesso.
Corte di Cassazione
Sentenza 2 luglio 2020, n. 19856
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