Sentenza Corte di Cassazione 4 settembre 2019, n. 36999
Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Opere di sbancamento e splateamento - Morte del lavoratore per sommersione dovuta a frana del terreno - Responsabilità del titolare della ditta che aveva realizzato lo scavo (N.d.R.: ex articolo 589, codice penale) - Mancato rispetto delle norme tecniche previste dall'articolo 118, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Condotta esorbitante del lavoratore - Insussistenza
La responsabilità del datore di lavoro per inosservanza delle strette norme tecniche sullo sbancamento dei terreni ex articolo 118, Dlgs 81/2008 non è esclusa dal comportamento colposo del lavoratore. A ricordarlo è la Corte di Cassazione che con sentenza 4 settembre 2019, n. 36999 ha confermato la responsabilità, per morte del lavoratore, del titolare della ditta che aveva realizzato lo scavo di sbancamento. La responsabilità riscontrata deriva dal non aver provveduto all'armatura ed al consolidamento del terreno sul fronte dello scavo di sbancamento, e non avere attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento. I Giudici hanno escluso la condotta esorbitante del lavoratore per non aver indossato dispositivi di protezione individuale, che non avrebbero comunque evitato l'evento mortale. Nel caso in esame i Giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputato toscano per la morte del lavoratore dovuta a schiacciamento derivante da sommersione conseguente a frana, causata dalla mancanza di protezioni nello scavo.
Corte di Cassazione
Sentenza 4 settembre 2019, n. 36999
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