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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 6 aprile 2021, n. 12940

Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Movimentazione manuale dei carichi - Mancata elaborazione di un congruo documento di valutazione dei rischi (Dvr) ex articolo 28 del Dlgs 81/2008 - Reato ex articolo 29, comma 5, Dlgs 81/2008 - Modalità semplificate per l'adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 addetti (N.d.R.: Dm Lavoro 30 novembre 2012, attuativo di articoli 6, comma 8 lettera f), e 29 comma 5, Dlgs 81/2008) - Applicabilità - Sussistenza - Conseguente esonero dall'obbligo documento di valutazione dei rischi - Esclusione - Sussistenza

Nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre il Dvr anche in presenza di modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi. È quanto ricorda la Corte Suprema di Cassazione con sentenza 6 aprile 2021, n. 12940 sostenendo che le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, anche per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti, non esonerano il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre e tenere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr), ai sensi dell'articolo 29, comma 5, Dlgs 81/2008. Le modalità pur semplificate di adempimento dell'obbligo di valutazione devono individuare i pericoli a cui i lavoratori possono essere sottoposti e la specificazione delle misure di prevenzione da adottarsi. Il Dvr infatti deve contenere "una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa" ai sensi dell'articolo 28, comma 2 oltre l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. I Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro toscano di un cantiere edile, in relazione al reato di cui all'articolo 29, primo comma, Dlgs 81/2008 per non aver elaborato un congruo documento di valutazione dei rischi (Dvr) in relazione al pericolo dovuto alla movimentazione manuale dei carichi, omettendo di indicare le misure preventive da adottarsi nelle specifiche situazioni. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 6 aprile 2021, n. 12940