Sentenza Tar Calabria 23 luglio 2020, n. 468
Rifiuti - Servizio di gestione rifiuti - Affidamento - Gestore uscente - Ordinanza contingibile e urgente che per motivi emergenziali impone la prosecuzione del servizio in attesa del subentro del nuovo gestore - Articolo 191, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Contenuto dell'ordinanza - Imposizione unilaterale anche delle condizioni economiche - Illegittimità - Sussistenza - Violazione dell'articolo 41, Cost. - Sussistenza
Le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco in materia di prosecuzione del servizio rifiuti sono legittime a prescindere dal "colpevole" dell'emergenza, anche se fosse il Comune stesso.
Lo ha ricordato il Tar Calabria nella sentenza 23 luglio 2020, n. 468 rispondendo alle doglianze dell'azienda gestore uscente del servizio rifiuti in una città della Calabria che è stata obbligata – pur essendo scaduto il contratto - alla prosecuzione del servizio da una ordinanza urgente del Sindaco ex articolo 191, Dlgs 152/2006 poiché la nuova affidataria – una società in house del Comune – non era ancora pronta a subentrare. Di fronte alla contestazione che era stato lo stesso Comune a causare la situazione di emergenza, i Giudici hanno sottolineato che le ordinanze urgenti prescindono dall'accertamento dell'eventuale responsabilità di chi ha causato l'emergenza (non avendo natura sanzionatoria), quand'anche fosse lo stesso Comune non attivatosi per tempo per dare continuità al servizio nel passaggio da un gestore all'altro.Illegittima invece l'ordinanza contingibile e urgente che oltre ad ordinare la prosecuzione del servizio, impone unilateralmente le condizioni economiche di tale prosecuzione, rinviando tout court ai contratti ormai scaduti. Il Comune può solo imporre al privato l'erogazione delle prestazioni nonostante la scadenza del contratto stipulato tra le parti, anche in assenza del consenso da parte dell'impresa a prorogarne spontaneamente gli effetti, ma non può certo imporre alla società un corrispettivo per l'espletamento di quel servizio in violazione dell'articolo 41 della Costituzione. (FP)
Tar Calabria
Sentenza 23 luglio 2020, n. 468
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