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Acque
Giurisprudenza

Sentenza Tar Puglia 5 ottobre 2020, n. 1239

Acque - Impianti di depurazione - Realizzazione di un depuratore in un acquedotto - Appalto per la realizzazione dei lavori - Accesso del privato alla documentazione - Informazione ambientale - Articolo 3, Dlgs 195/2005 - Condizioni - Limiti - Accesso al contratto di appalto - Esclusione - Accesso al capitolato speciale e al cronoprogramma lavori - Legittimità - Sussistenza

Niente accesso al contratto d'appalto per un depuratore ma legittimo chiedere di vedere capitolato e cronoprogramma dei lavori ai sensi dell'accesso all'informazione ambientale ex Dlgs 195/2005.
Lo ha precisato il Tar Puglia nella sentenza 5 ottobre 2020, n. 1239 accogliendo in parte le richieste di un privato di accesso ai documenti relativi ad un appalto di lavori per la realizzazione di un depuratore nel tratto di un acquedotto. Per i Giudici, se da un lato, nel caso di specie, mancano i presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso ai documenti amministrativi ambientali secondo le regole generali più restrittive disciplinate dall'articolo 22 della legge 241/1990, il soggetto richiedente può fare valere il diritto, più ampio, dell'accesso all'informazione ambientale ex articolo 3, Dlgs 195/2005.
L'accesso però, hanno affermato i Giudici amministrativi, non può essere al contratto di appalto stipulato con l'impresa aggiudicataria ed esecutrice dei lavori, attenendo, tale accordo, alla regolazione dei profili privatistici del rapporto in questione. E neanche alle autorizzazioni rilasciate perché sono pubblicate e accessibili a tutti. Legittimo invece chiedere l'accesso al capitolato speciale di appalto e al cronoprogramma dei lavori di realizzazione del depuratore. (FP)

Tar Puglia

Sentenza 5 ottobre 2020, n. 1239