Sentenza Corte di Cassazione 29 gennaio 2016, n. 3872
Acque - Reflui industriali - Scarico senza autorizzazione - Articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Reato di pericolo - Necessità che il refluo raggiunga il corpo recettore - Esclusione
Lo scarico di acque industriali senza autorizzazione ex Dlgs 152/2006 è reato di pericolo correlato all'assenza del titolo, integrato quindi anche senza l'effettiva immissione del refluo nel corpo idrico.
La Cassazione (sentenza 29 gennaio 2016, n. 3872) ha condannato il titolare di una società che scaricava reflui industriali in una vasca e da questa faceva confluire il refluo attraverso due tubi sia nell'impianto di scarico dei reflui domestici regolarmente autorizzato sia direttamente in un canale limitrofo. Si era dunque in presenza di un sistema stabile di scarico privo di qualsiasi autorizzazione tale da configurare l'illecito ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006.
La Cassazione respinge l'assunto del ricorrente che affermava come l'impianto fosse al momento fermo. L'articolo 137 individua una tipica fattispecie di pericolo correlata al mancato controllo della P.a. sullo scarico, controllo che si ha solo col rilascio del titolo autorizzatorio. Pertanto l'illecito è connesso alla mancanza dell'autorizzazione essendo irrilevante il fatto che lo scarico nel corpo recettore si sarebbe avuto solo in caso di riempimento della vasca, circostanza che il ricorrente dichiara non verificatasi.
Corte di Cassazione
Sentenza 29 gennaio 2016, n. 3872
Documento riservato agli abbonati
Documento riservato agli abbonati. Se sei abbonato, fai login per accedere.
Oppure acquista uno di questi servizi: