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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 15 settembre 2020, n. 3840

Rifiuti – Area occupata senza titolo da soggetti terzi poi sgomberati – Rifiuti abbandonati in loco – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Ordinanza del Sindaco che impone la rimozione dei rifiuti al proprietario dell'area – Presupposti – Preventivo accertamento in contradditorio della responsabilità – Completezza dell'istruttoria – Motivazioni esaurienti – Assenza dei presupposti – Annullabilità ordinanza – Sussistenza

Prima di ordinare al proprietario del terreno di rimuovere i rifiuti sullo stesso abbandonati da terzi occupanti l'area, il Sindaco deve accertarne, in contradditorio, la responsabilità nell’atto illecito.
In applicazione di tali principi elaborati dalla Giurisprudenza con riferimento al potere di ordinanza dei Comuni nel caso di abbandono rifiuti ex articolo 192 del Dlgs 152/2006, il Tar della Campania (sentenza 3840/2020) ha deciso di annullare l'ordinanza con il quale il Sindaco di Acerra aveva intimato al proprietario di un'area, in precedenza occupata senza titolo da terzi, di rimuovere i rifiuti sulla stessa rinvenuti a seguito dell'avvenuto sgombero e riconsegna.
Il Comune, essendo a conoscenza del fatto che le attività di illecito sversamento fossero state poste in essere durante il periodo nel quale il terreno non era nella disponibilità del proprietario, avrebbe dovuto dimostrare, sulla base di un'istruttoria completa e di un’esauriente motivazione, l'imputabilità soggettiva della condotta illecita a quest’ultimo.
L'ordine di smaltimento dei rifiuti ai sensi del "Codice ambientale", sottolinea in chiusura di sentenza il Giudice, non può essere "indiscriminatamente" rivolto al proprietario del fondo in ragione di tale mera qualità. Sotto tale aspetto, il Tar censura anche la mancata effettuazione di un sopralluogo sull'area al momento della riconsegna della stessa al titolare. (AG)

Tar Campania

Sentenza 15 settembre 2020, n. 3840