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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 5 ottobre 2021, n. 6641

Rifiuti - Abbandono rifiuti su strada di competenza dell'Anas - Provvedimento di rimozione - Competenza - Responsabile della Polizia municipale del Comune - Articolo 14, Dlgs 285/1992 e articolo 192, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Sussistenza - Dlgs 152/2006 - Normativa speciale rispetto al Dlgs 285/1992 - Sussistenza

L'ordinanza ex articolo 192, Dlgs 152/2006 di rimozione di rifiuti abbandonati non può essere emanata dal responsabile della Polizia municipale ma compete al Sindaco.
La conferma arriva dal Consiglio di Stato (sentenza 5 ottobre 2021, n. 6641) che, riformando la sentenza del Tar ha annullato il provvedimento con cui il responsabile del settore Polizia municipale di un Comune della Puglia aveva ingiunto all'Anas di bonificare l'area indicata nel provvedimento mediante rimozione dei rifiuti esistenti. Sia che si applichi il Codice della strada (articolo 14 Dlgs 285/1992) sia che si applichi il Codice ambientale (articolo 192, Dlgs 152/2006) il provvedimento è illegittimo.
Nel primo caso il Codice della strada si limita a sancire che gli Enti proprietari delle strade e i concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle stesse: ci sarebbe allora una incompetenza assoluta del Comune perché, secondo i Giudici, il Codice della strada non attribuisce alcun potere ai Comuni nel caso in cui l'Ente proprietario o il concessionario della strada non ottemperino ai loro doveri di cura e manutenzione della stessa (vedi contra Consiglio di Stato 6156/2019). Se, invece, si applicasse l'articolo 192, Dlgs 152/2006, la competenza ad emanare l'ordinanza sarebbe del Sindaco e non del responsabile della Polizia municipale del Comune. Infine per i Giudici il Dlgs 152/2006 sul punto è normativa speciale rispetto al Dlgs 285/1992 (in senso parzialmente difforme Consiglio di Stato 6156/2019, cit.). (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 5 ottobre 2021, n. 6641