Sentenza Consiglio di Stato 19 ottobre 2020, n. 6294
Rifiuti - Abbandono - Ordinanza sindacale di rimozione (articolo 14 del Dlgs 22/1997, ora -con continuità normativa- articolo 192 del Dlgs 152/2006) - Competenza del Sindaco - Sussistenza - Bonifiche di siti contaminati - Articolo 17, Dlgs 152/2006 (ora Titolo V alla Parte IV, Dlgs 152/2006) - Proprietario dell'area non responsabile della contaminazione - Bonifica eseguita d'ufficio e in via sostitutiva da parte della P.a. - Rivalsa fino al valore di mercato dell'area a seguito della bonifica - Articolo 253, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Il proprietario dell'area non responsabile della contaminazione rimane soggetto a rivalsa per i costi della bonifica eseguita d'ufficio dalla P.a., nel limite del valore di mercato del sito post bonifica.
A ricordare il principio è il Consiglio di Stato che, nella sentenza 6294/2020, sottolinea come l'articolo 17 del Dlgs 22/1997 (applicabile ai fatti di causa), laddove stabilisce una responsabilità patrimoniale del proprietario dell'area nel caso di inquinamenti provocati da soggetti ignoti, sia stato confermato dal vigente articolo 253 del Dlgs 152/2006, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Ue (sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13) e dall’Adunanza plenaria dello stesso CdS (ordinanza 21/2013).
L'ordinanza che stabilisce l'intervento d'ufficio e in via sostitutiva della P.a. per la bonifica dell'area, con rivalsa nei confronti del proprietario della stessa per gli oneri a tal fine incontrati, è quindi legittima.
Nel caso giunto in giudizio, ha osservato preliminarmente il Giudice, il soggetto ricorrente era certamente a conoscenza, al momento dell'acquisto dell'area, delle criticità della stessa così come dell'immanenza dell'obbligo di procedere ai necessari interventi di ripristino. (AG)
Consiglio di Stato
Sentenza 19 ottobre 2020, n. 6294
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