Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n. 210
Inquinamento (altre forme di) - Elettrosmog - Autorizzazione impianti di telecomunicazione - Articolo 87, Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 44 dello stesso decreto) - Natura di opere di urbanizzazione primaria - Articolo 86, Dlgs 1° agosto 2003, n. 259 (N.d.R.: dal 24/12/2021, articolo 43 dello stesso decreto) - Sussistenza - Localizzazione sul territorio - Regolamento comunale - Introduzione di un divieto generalizzato alla localizzazione - Articolo 8, legge 36/2001 - Articolo 38, comma 6, Dl 76/2020, convertito dalla legge 120/2020 - Illegittimità - Sussistenza - Previsione di aree preferenziali in cui realizzare gli impianti - Legittimità - Sussistenza
Il Comune non può dettare divieti generalizzati alla localizzazione di impianti di telecomunicazioni, ma è legittimo individuare aree preferenziali.
Il Consiglio di Stato con la sentenza 7 gennaio 2021, n. 210, ha parzialmente corretto la decisione del Tar in relazione all'impugnazione da parte di una azienda di telecomunicazioni del regolamento di un Comune del Lazio. I Supremi Giudici amministrativi hanno ricordato la pacifica interpretazione Giurisprudenza in relazione all'articolo 8 della legge 36/2001 (legge quadro elettrosmog) confermata da ultimo anche dal Legislatore che ha modificato tale articolo col Dl 76/2020 convertito dalla legge 120/2020: i Comuni, a tutela della salute dall'elettrosmog, possono adottare un regolamento che vieti gli impianti di telecomunicazione su determinati siti, (ospedali, scuole) ma non possono introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio come criteri distanziali generici ed eterogenei.
Nel caso di specie il regolamento del Comune è legittimo laddove prevede aree preferenziali in cui realizzare gli impianti, potendosi utilizzare le restanti aree in caso le prime risultino impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi. Inoltre per la specifica localizzazione vengono indicati criteri "da privilegiare, se tecnicamente possibile, e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici". Illegittima invece la parte del regolamento comunale che vieta di installare impianti a meno di 100 metri da siti sensibili quali ospedali, case di cura e di riposo, scuole ed asili nido, oratori, orfanotrofi, parchi gioco, comprese le relative pertinenze, ricadendosi in questo caso in quel divieto di criteri distanziali generici previsto dalle norme. Analogamente si veda Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n. 206. (FP)
Consiglio di Stato
Sentenza 7 gennaio 2021, n. 210
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