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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 7 gennaio 2021, n. 172

Bonifiche di siti contaminati – Articolo 244, Dlgs 152/2006 – Individuazione del soggetto responsabile – Applicazione del criterio causale del "più probabile che non" - Condotte omissive – Responsabilità -  Sussistenza – Articolo 242, Dlgs 152/2006 - Contaminazioni storiche – Attualità del pericolo di aggravamento della situazione – Obbligo di bonifica – Sussistenza – Principio di prevenzione – Esecuzione sollecita della bonifica al fine di evitare ampliamenti del danno ambientale - Potenziali corresponsabilità in corso di accertamento – Frazionabilità dell'obbligo di bonifica - Ordinanza della P.a. che intima la bonifica al soggetto responsabile già individuato – Legittimità – Facoltà di agire in rivalsa – Articolo 253, Dlgs 152/2006 – Sussistenza

È legittimo procedere nei confronti dei soggetti responsabili di una contaminazione senza attendere la conclusione dell'attività amministrativa volta ad individuare soggetti "potenzialmente" corresponsabili.
Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza 172/2021, l'esecuzione sollecita e senza incertezze dell'ordine di bonifica, in quanto posta a tutela di interesse evidentemente "sensibili", è imposta direttamente dal principio di precauzione di matrice eurounitaria.
Ha quindi ben operato il Sindaco piemontese che ha proceduto nei confronti dei responsabili già individuati di una contaminazione al fine di obbligarli alla (integrale) bonifica del sito, nonostante fossero in corso accertamenti giudiziali riguardanti la possibile corresponsabilità di altri soggetti (ipotesi che nel caso specifico, secondo il giudizio del CdS, risultava "priva di reale concretezza"). Ove questi ultimi dovessero essere individuati, sottolinea il Giudice, sarà comunque possibile esperire nei loro confronti un'azione di rivalsa, ai sensi del Dlgs 152/2006.
Sotto altro aspetto, il Consiglio di Stato ribadisce come l'articolo 242 del Dlgs 152/2006, nel fare riferimento specifico anche alle "contaminazioni storiche", abbia inteso affermare il principio per cui la condotta inquinante, anche se risalente nel tempo e conclusasi in momenti storici passati, non esclude il sorgere di obblighi di bonifica in capo a colui che ha inquinato il sito, ove il pericolo di "aggravamento della situazione" sia ancora attuale. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 7 gennaio 2021, n. 172