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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 13 gennaio 2021, n. 1131

Rifiuti - Discarica abusiva - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Accesso alla disciplina estintiva delle contravvenzioni ambientali - Articolo 318-bis, Dlgs 152/2006 - Condizioni - Contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali - Necessità - Sussistenza - Deposito temporaneo prima della raccolta - Articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 - Onere della prova del rispetto delle condizioni di legge - A carico del produttore dei rifiuti - Sussistenza

Una discarica abusiva di rifiuti, stante la compromissione dell'ambiente non consente di accedere al regime di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex articolo 318, Dlgs 152/2006.
La conferma arriva dalla sentenza della Cassazione 13 gennaio 2021, n. 1131 che ha rigettato le doglianze dei titolari di una impresa della Puglia condannati ai sensi dell'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 per una discarica abusiva realizzata tramite il deposito su un terreno di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (materiali da demolizione, lastre di eternit, scarti di rifiuti vegetali e altro). Gli imputati lamentavano che nei loro confronti, non era stata accordata la possibilità di estinzione del reato conformandosi alle prescrizioni impartite dall'organo accertatore e versando l'importo previsto dalla legge a titolo di sanzione come previsto dagli articoli 318 e seguenti del Dlgs 152/2006.
I Supremi Giudici però hanno ricordato come la speciale disciplina di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale si applica solo alle contravvenzioni "che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali". Non è il caso di specie laddove era evidente che i rifiuti abbandonati avevano determinato una compromissione dell'ambiente. Negata anche l'applicabilità del deposito temporaneo (oggi, dopo le modifiche del Dlgs 116/2020 al Dlgs 152/2006, "deposito temporaneo prima della raccolta"): trattandosi di un regime di favore, spetta all'imputato provare di averne diritto e di avere rispettato le condizioni di legge richieste, cosa non avvenuta. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 13 gennaio 2021, n. 1131