Sentenza Corte di Cassazione 23 giugno 2021, n. 24483
Rifiuti speciali - Discarica - Disciplina sanzionatoria ex articolo 318-bis, Dlgs 152/2006 - Ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno a risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette - Prescrizione di polizia giudiziaria di smaltimento o recupero rifiuti ex articolo 318-ter del Dlgs 152/2006 - Impugnazione autonoma della prescrizione dinanzi al giudice penale - Illegittimità - Sussistenza - Sindacato del giudice penale sulla correttezza dell’operato dell'organo di vigilanza/polizia giudiziaria in seguito all'esercizio dell’azione penale o alla richiesta di archiviazione - Legittimità - Sussistenza
N.d.R.: il provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Le prescrizioni di cui all'articolo 318-ter del Dlgs 152/2006 per le contravvenzioni ambientali minori non sono provvedimenti amministrativi, ma atti di polizia giudiziaria non autonomamente impugnabili davanti al giudice penale.
Così si è espressa la terza sezione della Corte di Cassazione che, con sentenza 23 giugno 2021, n. 24483, ha analizzato la natura giuridica delle prescrizioni di cui all'articolo 318-ter del Dlgs 152/2021, quali atti di competenza dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria, per le ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.
La Corte esclude l'autonoma impugnabilità delle prescrizioni in esame, quali atti tipici di polizia giudiziaria. In primo luogo, in ossequio al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, per la mancata previsione normativa di appositi mezzi di gravame. In secondo luogo perché ammettere autonoma impugnativa significherebbe attribuire in capo al giudice penale un potere di controllo sulle condizioni di esercizio dell'azione penale prima che l'azione venga esercitata o che il pubblico ministero adotti provvedimenti a riguardo. Il giudice penale, conclude il Collegio, potrà dunque sindacare l'operato dell'organo di vigilanza in seguito all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione.
Nella specie, alla società ricorrente, atta alla gestione di una discarica del modenese, veniva notificato dai Carabinieri forestali un verbale contenente la prescrizione di procedere al recupero o smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi ivi contenuti entro trenta giorni dall'autorizzazione dell'autorità giudiziaria che ne aveva disposto il sequestro preventivo. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 23 giugno 2021, n. 24483
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