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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 18 marzo 2021, n. 2342

Bonifiche - Ordinanza sindacale che individua una società quale responsabile della contaminazione ex articolo 244, Dlgs 152/2006 - Successivo trasferimento della proprietà dell'area a società controllata della quale mantiene la direzione - Responsabilità della bonifica in capo alla società controllante - Sussistenza - Successiva incorporazione della società controllata da parte di società terza - Responsabilità della contaminazione in capo alla società incorporante - Insussistenza - Applicazione principio di diritto stabilito dall'Adunza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 10/2019 - Applicabilità alla fattispecie - Insussistenza

L'incorporazione in una società terza della società controllata proprietaria dell'area contaminata non esonera la società controllante responsabile dell'inquinamento dall'obbligo di provvedere alla bonifica.
Secondo il Consiglio di Stato (sentenza 2342/2021), in altre parole, l'incorporazione di una società (ex) controllata non può comportare il trasferimento in capo alla società incorporante degli obblighi in materia di bonifica, che invece continuano a gravare sulla società (ex) controllante.
Il Giudice ha così stabilito la infondatezza del ricorso – peraltro dichiarato inammissibile – presentato contro una sentenza con la quale lo stesso CdS aveva individuato la società ricorrente, (ex) controllante della società (ex) controllata proprietaria dell'area contaminata, quale soggetto responsabile di una contaminazione.
Nel caso specifico, la responsabilità per la contaminazione era stata imputata direttamente a tale società non solo per il periodo in cui aveva avuto la proprietà dell'area inquinata, ma anche per quello successivo al trasferimento di questa alla società (ex) controllata della quale aveva comunque mantenuto la direzione: la seguente incorporazione di quest'ultima da parte di una società terza, quindi, non ha avuto alcuna incidenza sul regime di responsabilità, né rende applicabile alla fattispecie il principio di diritto sancito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 10/2019), secondo il quale l'incorporante subentra quale successore universale in tutti gli obblighi – compresi quelli di bonifica - dell'incorporata. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 18 marzo 2021, n. 2342