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Danno ambientale e bonifiche
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 14 marzo 2022, n. 1763

Bonifiche di siti contaminati (N.d.R.: articoli 242 e 244, Dlgs 152/2006) - Area appartenente ad azienda fallita - Sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di diritto 3/2021 - Responsabilità della curatela fallimentare sui rifiuti abbandonati dall'attività imprenditoriale cessata - Principio del "chi inquina paga" - Realtà economica sottesa alla relazione che intercorre con il patrimonio - Sussistenza - Ordinanza del Comune ex articoli 50 e 54 del Dlgs 267/2000 ("Tu Enti locali") che intima la messa in sicurezza di acque sotterranee contaminate alla curatela fallimentare - Applicabilità della regola di responsabilità sancita dalla sentenza 3/2021 - Sussistenza - Violazione del principio convenzionale di irretroattività delle prescrizioni favorevoli - Insussistenza - Legittimità dell'ordinanza comunale - Sussistenza

Il principio che afferma la responsabilità della Curatela fallimentare per i rifiuti abbandonati dalla società fallita, sancita nel 2021 dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, si applica anche per la bonifica di aree contaminate.
Il Consiglio di Stato (sentenza 14 marzo 2022, n. 1763) ha così deciso di respingere definitivamente il ricorso presentato contro un'ordinanza con la quale un Comune lombardo, ritenendo sussistente un rischio sanitario, ha ordinato la messa in sicurezza di acque sotterranee contaminate a un curatore fallimentare ai sensi del "Tu Enti locali" (Dlgs 267/2000).
Nel farlo, il Giudice ha affermato l'applicabilità alla questione del principio sancito dall'Adunanza plenaria nella sentenza 3/2021, secondo il quale "'la Curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito (…), anche quando non prosegue l'attività imprenditoriale' non può andare esente da responsabilità 'lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall'attività imprenditoriale dell'impresa cessata'".
Contro l'applicazione di tale regola di responsabilità a casi antecedenti il giudizio dell'Adunanza plenaria, precisa il CdS, non può essere invocato il principio convenzionale di irretroattività delle prescrizioni sfavorevoli, visto che questi non opera in presenza di mutamenti di orientamenti giurisprudenziali che hanno valenza meramente dichiarativa. Nel caso specifico, oltretutto, non viene neanche in rilievo un "ovverruling", in quanto al momento della condotta, la giurisprudenza era comunque divisa in ordine alla sussistenza o meno della responsabilità del Curatore, il che esclude che la regola giuridica fosse non prevedibile o accessibile. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza Consiglio di Stato 14 marzo 2022, n. 1763