Sentenza Corte di Cassazione 16 febbraio 2022, n. 5415
Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2008 - Obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro - Delega di funzioni - Limiti e condizioni - Articolo 16 del Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Svolgimento di fatto delle funzioni di datore di lavoro, dirigente o preposto - Principio di effettività ex articolo 299 del Dlgs 81/2008 - Posizione di garanzia ulteriore e autonoma rispetto a quella del titolare degli obblighi prevenzionistici - Sussistenza - Violazione degli obblighi relativi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro - Articolo 71, comma 4 del Dlgs 81/2008 - Reato di lesioni personali colpose commesso ai danni di un lavoratore con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (N.d.R.: articolo 590 del Codice penale) - Sussistenza
Gli obblighi prevenzionistici a carico del datore di lavoro ex Dlgs 81/2008 possono essere trasferiti con atto di delega specifico, espresso, effettivo e non equivoco in capo a soggetto competente e dotato dei relativi poteri.
Con sentenza 5415/2022 la Corte di Cassazione torna a ribadire i presupposti dell'istituto della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il Collegio ricorda che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza che gravano sul datore di lavoro possono essere trasferiti a condizione che il relativo atto di delega ex articolo 16 del Dlgs 81/2008 riguardi un ambito ben definito (e non l'intera gestione aziendale), sia espresso, effettivo e non equivoco "ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa".
Nella fattispecie il legale rappresentante di una società cooperativa lombarda veniva ritenuto responsabile per il reato di lesioni personali colpose ex articolo 590 del Codice penale commesso, in qualità di datore di lavoro, ai danni di un dipendente con violazione degli obblighi connessi all'uso corretto delle attrezzature di lavoro ex articolo 71 del Dlgs 81/2008. La Corte rileva che nella specie non era stato conferito alcun formale atto di delega al dipendente caposquadra e che in ogni caso lo svolgimento di fatto delle funzioni di preposto da parte di tale soggetto non avrebbe determinato un trasferimento di funzioni, con esonero di responsabilità del delegante, ma l'eventuale assunzione di un'autonoma posizione di garanzia concorrente con quella del datore. (IM)
Corte di Cassazione
Sentenza 16 febbraio 2022, n. 5415
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