Sentenza Corte di Cassazione 30 marzo 2023, n. 13303
Sicurezza sul lavoro - Lavori ad altezza superiore a due metri, cd. lavori "in quota" (N.d.R.: articolo 107, Dlgs 81/2008) - Obblighi del datore di lavoro ex articolo 111, Dlgs 81/2008 - Adozione prioritaria delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di sicurezza individuale - Violazione - Omessa predisposizione di misure di sicurezza collettive (impalcature, parapetti) - Infortunio del dipendente - Responsabilità del datore di lavoro per il reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Esonero - Utilizzo improprio del presidio individuale da parte del lavoratore - Esclusione
Il datore che ometta di adottare misure collettive a protezione di cadute dall'alto ex Dlgs 81/2008 risponde dell'infortunio del lavoratore anche se questi non ha utilizzato correttamente i presidi di sicurezza individuali.
Lo si evince dalla sentenza 13303/2023 della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul ricorso dell'amministratore unico di una Società a responsabilità limitata condannato dal Tribunale di Bergamo ex articolo 589 del Codice penale per l'omicidio colposo di un lavoratore, quale conseguenza di una caduta dall'alto all'interno di un cantiere. Al ricorrente si contestava in particolare di non aver provveduto a installare idonee misure di protezione collettiva (reti anticaduta, impalcati), avendo al contrario predisposto solo presidi individuali, nella specie utilizzati impropriamente dal lavoratore.
La Corte, nel rigettare il ricorso, ricorda che nel caso di lavori ad altezza superiore ai due metri è obbligo del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 111 del Dlgs 81/2008 apprestare in via prioritaria misure di protezione collettiva, sostituibili con misure individuali, quali le cinture di sicurezza, solo sussidiariamente o in via complementare. La Corte precisa peraltro che nella specie l'utilizzo non corretto da parte del lavoratore dei presidi individuali non vale in ogni caso ad escludere la responsabilità del datore per omessa adozione di misure collettive, idonee a prevenire proprio tali imprudenze. (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 30 marzo 2023, n. 13303
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