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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 9 novembre 2023, n. 45136

Sicurezza sul lavoro - Svolgimento di fatto da parte del lavoratore di mansioni diverse da quelle formalmente attribuite - Consapevolezza e tolleranza del datore di lavoro - Violazione dell'obbligo datoriale di mettere a disposizione attrezzature idonee e di assicurare ai lavoratori adeguata formazione in materia di sicurezza (articoli 71 e 18, Dlgs 81/2008) - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro ex articolo 589, Codice penale - Sussistenza - Esonero - Ipotesi - Comportamento abnorme del dipendente (tale da attivare un rischio esorbitante dalla sfera di rischio governata dal datore di lavoro) - Insussistenza

Il datore di lavoro risponde dell'infortunio del lavoratore avvenuto durante lo svolgimento di mansioni non formalmente attribuite, ma tollerate (nella specie durante la manutenzione di veicolo adibito alla raccolta rifiuti).
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 45136/2023 che ha confermato la responsabilità per omicidio colposo del titolare di una ditta in seguito all'infortunio di un lavoratore avvenuto durante la manutenzione di un mezzo utilizzato per la raccolta rifiuti. Come era emerso dagli atti, il lavoratore, benché assunto come autista, svolgeva abitualmente lavori di manutenzione nella piena consapevolezza del datore di lavoro, senza però essere stato sottoposto alla necessaria formazione professionale e senza che gli fosse stata messa a disposizione idonea attrezzatura.
La Suprema Corte ha così deciso di allinearsi alle argomentazioni dei Giudici di merito di Palermo e ha escluso che il datore di lavoro possa invocare la propria assenza di responsabilità quando, come nella specie, l'incidente si sia verificato "nell'ambito di mansioni, non formalmente attribuite, ma esercitate costantemente e di fatto dal lavoratore con la consapevolezza e la tolleranza del datore" e per le quali il lavoratore non abbia ricevuto una formazione professionale specifica. (IM)

 

N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in esso contenuti.

Corte di Cassazione

Sentenza 9 novembre 2023, n. 45136