Sentenza Tar Lombardia 23 marzo 2021, n. 280
Appalti pubblici - Rifiuti - Affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Affidamento in house - Requisiti - Articolo 5, Dlgs 50/2016 - Esercizio da parte dell'Amministrazione di un controllo sull'affidataria in house analogo a quello esercitato sui propri servizi - Necessità - Sussistenza - Società in house con più soci pubblici - Verifica del controllo analogo rispetto a tutte le Amministrazioni socie - Necessità - Insussistenza - Verifica del controllo analogo con riguardo all'Amministrazione che affida il servizio - Sussistenza - Affidamento diretto in house - Eccezione rispetto all'affidamento tramite gara - Articolo 192, Dlgs 50/2016 - Sussistenza
Nel caso di più Amministrazioni socie della società "in house" cui è affidato il servizio rifiuti i requisiti per l'affidamento in house vanno fatti sulla singola P.a. socia che ha affidato il servizio.
Così il Tar Lombardia nella sentenza 23 marzo 2021, n. 280 in relazione all'affidamento del servizio di igiene ambientale da parte di un Comune lombardo. Ai sensi dell'articolo 5 del Dlgs 50/2016 perché si possa affidare il servizio rifiuti senza gara tramite affidamento "in house" a una partecipata dell'Amministrazione occorre che sussista un controllo della P.a. affidante sulla affidataria in house "analogo" a quello che l'Amministrazione ha sui propri servizi. E nel caso in cui la società in house sia posseduta da più Amministrazioni, la sussistenza e l'effettività del "controllo analogo", deve essere verificata non rispetto a tutte le amministrazioni socie, ma in rapporto alla singola Amministrazione che affida il servizio alla società partecipata.
I Giudici lombardi inoltre hanno ricordato come è orientamento consolidato, giusta l'articolo 192, Dlgs 50/2016, quello per cui il ricorso all'affidamento diretto in house dei servizi come quello rifiuti deve costituire l'eccezione rispetto alla regola dell'affidamento tramite gara. Una posizione che è stata "sigillata" dalla Corte Costituzionale (sentenza 100/2020) che dichiarando legittimo l'articolo 192, Dlgs 50/2016 citato ha ribadito come esso sia "espressione di una linea restrittiva del ricorso all'affidamento diretto che è costante nel nostro ordinamento da oltre dieci anni, e che costituisce la risposta all'abuso di tale istituto da parte delle Amministrazioni nazionali e locali" che "risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della trasparenza amministrativa e della tutela della concorrenza". (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 23 marzo 2021, n. 280
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