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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 18 febbraio 2025, n. 140

Appalti - Rifiuti - Servizio di gestione integrata dei rifiuti - Affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Dlgs 36/2023 - Affidamento in un unico lotto del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti insieme al servizio di recupero e smaltimento - Suddivisione dell'appalto in lotti per consentire la massima partecipazione delle imprese, in particolare quelle più piccole ai sensi degli articoli 3, 10 e 58 del Dlgs 36/2023 - Assegnazione dell'appalto della gestione integrata dei rifiuti in unico lotto - Articolo 200 del Dlgs 152/2006 - Norma speciale rispetto all'articolo 58 del Dlgs 36/2023 - Sussistenza - Rilevanza esclusivamente per la giustificazione di una gestione dei rifiuti integrata sotto il profilo territoriale ma non anche sotto il profilo funzionale - Obbligo di congrua motivazione per l'affidamento del servizio rifiuti in unico lotto - Sussistenza - Bando di gara - Previsione del divieto di subappalto delle prestazioni di smaltimento dei rifiuti indifferenziati e di quelli Forsu - Illegittimità per violazione dell'articolo 119, comma 2, Dlgs 36/2023 - Sussistenza

Se una Amministrazione pubblica vuole affidare l'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti in un unico lotto senza suddividere il servizio in più parti aggiudicabili a imprese diverse, deve motivare la scelta.
Ad affermarlo il Tar Lombardia nella sentenza 18 febbraio 2025, n. 140. Una impresa aveva contestato a un Comune di avere previsto un bando di gara per affidare il servizio di gestione rifiuti nel suo insieme, anziché ripartire il servizio in più componenti (ad esempio da una parte spazzamento e raccolta/trasporto rifiuti e dall'altra recupero e smaltimento). Nel prevedere un lotto unico il Comune non aveva fornito una motivazione di tale scelta come invece impone il Codice appalti (articolo 58 del decreto legislativo 36/2023).
La norma obbliga le Amministrazioni pubbliche ad affidare un servizio in diverse parti, assegnabili con la stessa gara (unico appalto e più lotti) oppure anche con gare diverse. Questo per favorire la concorrenza e permettere anche alle micro, piccole e medie imprese di partecipare, avendo maggiori chance di assicurarsi una frazione del servizio suddiviso in più parti. Se la P.a. sceglie di non farlo allora deve fornire una congrua motivazione.
Il Comune obiettava che il Codice ambientale (articolo 200 del Dlgs 152/2006) stabilisce che il servizio di gestione dei rifiuti va organizzato per Ambiti territoriali, quindi nella sua interezza. La regola prevale sulle norme del Codice degli appalti. I Giudici hanno però ribattuto che il Dlgs 152/2006 si occupa della gestione del servizio rifiuti in senso "orizzontale" cioè geograficamente parlando, ma non della realizzazione "verticale" cioè per fasi della filiera, dalla raccolta a monte fino al recupero e smaltimento a valle. (FP)

Tar Lombardia

Sentenza 18 febbraio 2025, n. 140