Sentenza Corte di Cassazione 31 marzo 2021, n. 12149
Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore di lavoro per lesioni ex articolo 590 del Codice penale - Violazione articoli 71, commi 1, 3, 4, e 73 comma 1, lettera a) e b) del Dlgs 81/2008 (dotazione delle attrezzature di lavoro conformi, informazione e addestramento) - Criteri per l'imputazione oggettiva del reato presupposto ex articolo 25-septies del Dlgs 231/2001 nei confronti dell'azienda (lesioni commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro) - Collegamento tra la condotta del soggetto apicale e gli assetti organizzativi dell'azienda - Responsabilità ex articolo 5 del Dlgs 231/2001 - Risparmio di risorse economiche e incremento economico conseguenti alla mancata osservanza delle norme sulla prevenzione - Sussistenza - Risparmio sui costi di consulenza - Rientra - Trasgressione isolata - Sufficiente
L'azienda che taglia sui costi per gli adempimenti di legge, tra cui quelli per presidi di sicurezza e necessarie consulenze, può risponderne ex Dlgs 231/2001. Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella sentenza del 31 marzo n. 12149 decidendo in merito alla responsabilità amministrativa dell'azienda per l'infortunio del lavoratore a cui non erano state fornite le attrezzature necessarie per la movimentazione di un fascio di colonne metalliche nel bresciano. Ai fini dell'imputazione per il reato presupposto (ex articolo 25-septies del Dlgs 231/2001) rileva infatti anche il risparmio di spesa o l'incremento economico dovuti alla mancata predisposizione dei presidi di sicurezza e più in generale all'aumento della produttività non ostacolata dal rispetto delle norme sulla prevenzione. I Supremi giudici annoverano tra i criteri per l'imputazione 231 anche il risparmio sui costi per la consulenza, quello per gli interventi strumentali e sulla formazione del personale. Pertanto, nel caso in esame, dall'interesse e dal vantaggio conseguiti con la decisione del legale rappresentante di tagliare i costi di noleggio e guadagnare tempo con l'uso improprio di un carrello per le operazioni di sollevamento e movimentazione dei carichi (Violazione articoli 71, commi 1, 3 e 4, e 73 comma 1, lettere a) e b) del Dlgs 81/2008) deriva la responsabilità dell'impresa ex articolo 5 del Dlgs 231/2001. (TG)
Corte di Cassazione
Sentenza 31 marzo 2021, n. 12149
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