Sentenza Tar Puglia 31 marzo 2021, n. 480
Rifiuti urbani - Discarica - Tariffa di conferimento presso impianti pubblici - Determinazione - Competenza dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia - Articolo 9, Lr 24/2012 - Sussistenza - Aggiornamento periodico della tariffa - Applicazione di indice Istat negativo - Legittimità - Principio del cd. "full cost recovery" - Articolo 15, Dlgs 36/2003 - Contrasto - Insussistenza
Il meccanismo di aggiornamento della tariffa costituisce il principale presidio per assicurare il rispetto del principio di copertura dei costi e non anche la remuneratività in sé del servizio per il concessionario.
Nel funzionamento del meccanismo di aggiornamento della tariffa, afferma il Tar della Puglia nella sentenza 480/2021, non vi è quindi alcuna preclusione rispetto all'applicazione di un indice (Istat) negativo che, essendo essenzialmente legata alla riduzione dei costi di produzione rilevata dall'indice stesso, si rivela neutra rispetto al perseguimento dell'obiettivo della piena copertura economica del servizio (cd. "full cost recovery"), sancito dall'articolo 15 del Dlgs 36/2003 (decreto discariche).
Il Giudice ha così respinto il motivo ricorso presentato dal gestore di un impianto pubblico per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani - contro il decreto con il quale l'Agenzia territoriale della Regione Puglia, in applicazione della Lr 24/2012, ha concluso il procedimento di revisione Istat della tariffa di conferimento presso l'impianto – secondo il quale sarebbe impossibile operare, in sede di aggiornamento, modifiche peggiorative delle tariffe per il gestore.
Il principio del "full cost recovery", argomenta più in generale il Tar, deve essere valutato in concreto e non in astratto: nel caso specifico, per contro, il ricorrente ha mancato di fornire anche solo un principio di prova in ordine alla circostanza che l'applicazione della clausola di aggiornamento dei rifiuti nei provvedimenti impugnati non garantisse effettivamente la copertura dei costi. (AG)
Tar Puglia
Sentenza 31 marzo 2021, n. 480
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