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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 29 agosto 2024, n. 33287

Rifiuti - Rapporto tra abbandono e discarica (N.d.R.: articolo 2, Dlgs 36/2003) - Abbandono di rifiuti da parte di un'impresa - Responsabilità ai sensi dell'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Configurabilità - Condotta estemporanea e meramente occasionale relativa a quantitativi modesti di rifiuti in aree non estese senza implicare attività di gestione di rifiuti o preordinate alla gestione - Sussistenza - Prosecuzione della condotta criminosa di abbandono - Progressione verso il reato di discarica abusiva ex articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Applicazione del principio di specialità per il quale il reato più grave di discarica abusiva "contiene" quello meno grave di abbandono di rifiuti - Sussistenza

L'abbandono dei rifiuti da parte di una azienda in un'area può nel tempo progredire verso la discarica abusiva, reato più grave e quindi più duramente punito.
Un principio ricordato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 29 agosto 2024, n. 33287. Secondo i Giudici quando una condotta inziale di abbandono di rifiuti da parte di una azienda punito dall'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 prosegue nel corso tempo aumentando il quantitativo di rifiuti abbandonati nell'area, tale comportamento "sfocia" nel reato più grave della discarica abusiva. Il reato di discarica abusiva, in quanto più grave, "contiene" quello meno grave di abbandono di rifiuti nell'ottica di una progressione della condotta criminosa.
La Corte di Cassazione sottolinea che l'abbandono di rifiuti è configurabile "solo nel caso di condotta estemporanea e meramente occasionale e, anche in tale ipotesi, solo laddove la condotta abbia ad oggetto quantitativi modesti, aree non estese e non implichi attività di gestione dei rifiuti o ad esse prodromiche. In tutti gli altri casi sarà configurabile il reato di discarica abusiva." (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 29 agosto 2024, n. 33287