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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 30 luglio 2024, n. 31108

Rifiuti - Reato di combustione illecita di rifiuti di cui all’articolo 256-bis, Dlgs 152/2006 - Regime sanzionatorio - Combustione illecita di materiale vegetale quale rifiuto urbano ex articolo 184, comma 1, lettera e), Dlgs 152/2006 (N.d.R.: ora articolo 183, comma 1, lettera d), Dlgs 152/2006) - Applicazione delle sanzioni meno gravi di cui all’articolo 255, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Applicazione del regime di favore anche nel caso di combustione di materiale vegetale frammisto a liquido infiammante e frammenti di carta usati per avviare la combustione - Esclusione

La combustione illecita di rifiuti vegetali abbandonati è punita, in base al Codice ambientale, meno gravemente solo se non sono stati usati altri materiali - come carta o liquidi - per accelerare l'abbruciamento.
Ad affermarlo la Corte di Cassazione nella sentenza 30 luglio 2024, n. 31108. L'articolo 256-bis del Dlgs 152/2006 prevede gravi sanzioni per chi brucia illecitamente rifiuti abbandonati ma il regime è meno pesante se vengono bruciati materiali vegetali classificati come rifiuti organici. Per godere del favore del Legislatore però occorre che tali materiali non siano mischiati con altri, come nel caso di specie, volantini pubblicitari e combustibile liquido usati per accelerare la combustione.
Se si bruciano soltanto materiali vegetali abbandonati le sanzioni sono quelle previste dall'articolo 255 del Dlgs 152/2006, meno gravi di quelle dello stesso articolo 256-bis. La vicenda in questione risale al 2019 e va ricordato che dopo le modifiche all'articolo 255 del Dlgs 152/2006 da parte della legge 9 ottobre 2023, n. 137, ora a chi brucia materie vegetali abbandonate non si applica più una sanzione amministrativa pecuniaria ma una sanzione penale, l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Pertanto è aumentata la gravità di tale comportamento che è diventato un reato, non è più un illecito amministrativo. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 30 luglio 2024, n. 31108