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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 31 maggio 2021, n. 4145

Rifiuti – Residui di lavorazione – Qualifica come sottoprodotti – Requisiti – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Deposito del materiale a tempo indeterminato e in maniera incontrollata – Requisito della certezza e della legalità del riutilizzo – Insussistenza – Ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti – Articolo 192, Dlgs 152/2006 – Evoluzione giurisprudenziale – Responsabilità del proprietario in chiave dinamica – Sussistenza – Obbligo del proprietario di attivarsi per fare in modo che l'abbandono di rifiuti non rappresenti più  un pericolo di danno – Sussistenza – Ignoranza delle condizioni oggettive di inquinamento al momento dell’acquisto dell'area - Irrilevanza

Il requisito della assoluta certezza e legalità del riutilizzo, richiesto per qualificare un materiale come sottoprodotto (e quindi non rifiuto), è escluso nel caso di deposito indeterminato e incontrollato.
Con tale motivazione il Consiglio di Stato (sentenza 4145/2021) ha respinto il ricorso presentato contro un'ordinanza emessa dal Comune di Taranto ai sensi dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006, per la rimozione di rifiuti abbandonati nell'area di un'azienda.
Al ricorrente in giudizio, che aveva sostenuto la non applicabilità al caso dell'articolo 192 in considerazione della circostanza che le scorie saline esistenti all'interno del complesso industriale non costituissero rifiuti, bensì residui di lavorazione legittimamente depositati come sottoprodotti, la Suprema Corte ha ricordato che l'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 stabilisce, tra i vari requisiti richiesti per la qualifica di sottoprodotto, la necessità di un utilizzo certo e legale dello stesso.
Condizione che certamente non può ravvisarsi in fattispecie, come quella giunta in giudizio, nelle quali i cumuli di materiale giacciono da anni nel sito, incustoditi e mal conservati, senza essere oggetto di alcun riutilizzo nell'ambito di alcun processo produttivo. (AG)

Consiglio di Stato

Sentenza 31 maggio 2021, n. 4145