Sentenza Corte di Cassazione 13 aprile 2023, n. 15449
Rifiuti - Pastazzo di agrumi - Abbandono su terreno non agricolo - Assoggettamento agli agenti atmosferici e ai naturali processi di fermentazione - Volontà dismissiva - Qualifica di sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione - Reato istantaneo di deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 (N.d.R.: articolo 192, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Natura permanente del reato se attività illecita prodromica al successivo recupero/smaltimento - Insussistenza
È rifiuto lo scarto di lavorazione degli agrumi lasciato alla mercè degli agenti atmosferici per una "palese volontà dismissiva", e il suo abbandono/deposito incontrollato è penalmente rilevante.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza 15449/2023 chiamata a pronunciarsi sul ricorso contro la sentenza di un Tribunale siciliano che dichiarava l'imputato colpevole del reato di deposito incontrollato di rifiuti (pastazzo di agrumi) ex articolo 256, comma 2 del Dlgs 152/2006.
La Corte conferma il percorso argomentativo dei Giudici di merito ricordando che il "pastazzo di agrumi", pur potendo essere qualificato in astratto come sottoprodotto ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006, costituisce un rifiuto se esposto senza particolari accorgimenti agli agenti atmosferici. Con la conseguenza che il relativo abbandono o deposito incontrollato su un terreno configura il reato di cui all'articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006.
Con riferimento al reato di deposito incontrollato il Collegio ribadisce che lo stesso può avere natura istantanea, se l'attività illecita si connota per una esclusiva volontà dismissiva, ovvero permanente qualora, al contrario, l'attività sia prodromica al successivo recupero/smaltimento dei rifiuti. Sul punto, precisa la Corte, il Tribunale ha correttamente inquadrato la condotta contestata, caratterizzata da una palese volontà dismissiva (espressa anche dallo stato di fermentazione), "il che consentiva di escluderne una destinazione diversa dal mero abbandono, tenuto conto della mancata destinazione dell'area ad attività agricola". (IM)
N.d.R.: il presente provvedimento viene pubblicato nei suoi termini testuali ritenendo arbitrario procedere alla correzione di eventuali errori in essa contenuti.
Corte di Cassazione
Sentenza 13 aprile 2023, n. 15449
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