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Responsabilità 231
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 8 giugno 2021, n. 22256

Responsabilità amministrativa degli Enti - Dlgs 231/2001 - Infortunio del lavoratore per violazione delle norme antinfortunistiche - Articolo 590, Codice penale - Articolo 64, comma 1, Dlgs 81/2008 - Reato presupposto della responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Configurabilità della responsabilità - Interesse o vantaggio per l'Ente dalla commissione del reato - Articolo 5, Dlgs 231/2001 - Requisito dell'interesse - Presupposti - Mancata adozione delle cautele antinfortunistiche per semplice sottovalutazione dei rischi o cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie - Insufficienza - Sussistenza - Requisito del vantaggio - Apprezzabile risparmio di spesa e apprezzabile accelerazione del processo produttivo -Sussistenza - Congrua motivazione da parte del Giudice - Necessità - Sussistenza

Ai fini della responsabilità ex Dlgs 231/2001 dell'impresa per infortunio del lavoratore da violazione di norme antinfortunistiche, il "vantaggio" da risparmio di spesa per l'Ente non deve essere irrisorio.
Assodata la responsabilità del datore di lavoro di una impresa della Toscana per lesioni colpose al lavoratore (articolo 590, Codice penale) in violazione delle norme antinfortunistiche (articolo 64, Dlgs 81/2008: inidoneità della segnaletica atta a impedire scontri tra i muletti e i pedoni) la Cassazione (sentenza 8 giugno 2021, n. 22257) si è concentrata su l'"interesse" o "vantaggio" per l'impresa dalla commissione del reato-presupposto. L'interesse presuppone la consapevolezza della violazione delle norme antinfortunistiche, mentre il "vantaggio" è un criterio oggettivo legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'Ente quale conseguenza della commissione del reato (in questo caso risparmio economico o accelerazione della produzione).
Per cui l'interesse non ricorre se la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie e non di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa. Per quanto riguarda il "vantaggio" non occorre che derivi dalla sistematica violazione delle norme antinfortunistiche (basta anche una sola violazione) ma occorre che il Giudice valuti e motivi congruamente che ci sia stato un non irrisorio risparmio di spesa, o anche una effettiva riduzione dei tempi di lavorazione. E questo per impedire un'applicazione automatica della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione. (FP)

Corte di Cassazione

Sentenza 8 giugno 2021, n. 22256