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Sicurezza sul lavoro
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 11 giugno 2021, n. 23138

Sicurezza sul lavoro - Attività taglio boschivo - Morte di un lavoratore causata da investimento da parte di un tronco d'albero - Reato di omicidio colposo ex articolo 589, codice penale - Responsabilità del datore di lavoro - Omessa vigilanza durante l'attività lavorativa - Insufficiente e inadeguata formazione del lavoratore - Violazione articoli 18 e 37, Dlgs 81/2008 - Nesso di causalità tra condotta omissiva del datore ed infortunio ex articolo 41, Codice penale- Sussistenza - Condotta abnorme del lavoratore per mancato utilizzo del casco protettivo a causa di erronea formazione - Interruzione nesso di causalità - Insussistenza

Il lavoratore che si infortuna nel taglio boschivo per non aver indossato un casco protettivo a causa di un'erronea formazione sui rischi rende responsabile il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 37, Dlgs 152/2008. Lo conferma la Corte di Cassazione con sentenza 11 giugno 2021, n. 23138 riconoscendo che il datore di lavoro aveva omesso di vigilare sulle operazioni di taglio boschivo e di provvedere alla formazione del lavoratore in relazione all'attività da compiersi, in violazione degli articoli 18 e 37, Dlgs 81/2008. I momenti formativi che erano consistiti semplicemente nella lettura di alcuni documenti in materia di sicurezza, senza tener conto delle difficoltà di comprensione linguistica del lavoratore, oltre alle sue difficoltà fisiche (mancanza di due falangi di una mano). Come sostiene la Corte di Cassazione "Tali circostanze avrebbero dovuto indurre il datore di lavoro a desistere dall'adibire il lavoratore al compimento di tale attività, ponendosi come antecedente causale dell'infortunio". I Giudici hanno infatti evidenziato l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro, garante della normativa antinfortunistica e l'evento lesivo, che ai sensi dell'articolo 41, C.p., si interrompe solo nel caso in cui sia dimostrata l'abnormità del comportamento del lavoratore. Nonostante Il datore di lavoro avesse fornito al lavoratore i dispositivi di sicurezza, tra i quali il casco che egli non aveva indossato, i giudici non hanno ritenuto di ravvisare una condotta abnorme del lavoratore suscettibile di interrompere il nesso di causalità, poiché l'inadeguata formazione del lavoratore assume carattere di centralità nella motivazione della sentenza. Nella fattispecie in oggetto i giudici hanno ritenuto responsabile il datore di lavoro lombardo per la morte del lavoratore causata l'investimento della vittima da parte di un tronco d'albero durante l'attività di taglio boschivo. (MLS)

Corte di Cassazione

Sentenza 11 giugno 2021, n. 23138