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Appalti / Acquisti verdi (Gpp) / Cam
Giurisprudenza

Sentenza Consiglio di Stato 14 dicembre 2021, n. 8330

Appalti pubblici - Rifiuti - Affidamento del servizio prelevamento dell'olio vegetale esausto, proveniente da utenze domestiche, presso i Centri di raccolta per il trasporto e valorizzazione in impianti di recupero - Requisiti di partecipazione - Iscrizione all'Albo gestori ambientali ex articolo 212, Dlgs 152/2006 - Previsione del requisito di iscrizione in Categoria 1 o in Categoria 4 - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Olio vegetale esausto conferito al Centro di raccolta - Natura anche di rifiuto speciale non pericoloso in quanto prodotto nell'ambito delle attività di servizio - Articolo 184, comma 3, lettera f), Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Iscrizione all'Albo gestori ambientali - Requisito per l'esercizio dell'attività ma non requisito per la partecipazione alla gara - Sussistenza

È legittima la gara che affida la raccolta/trasporto dell'olio vegetale proveniente da utenze domestiche e prelevato nei Centri di raccolta comunali a impresa iscritta in Categoria 4 dell'Albo gestori ambientali.
La conferma arriva dal Consiglio di Stato nella sentenza 14 dicembre 20921, n. 8330 in relazione all'appalto del gestore del servizio rifiuti di Comune del Lazio bandito per la cessione dell'olio vegetale esausto da raccolta differenziata delle utenze domestiche (Eer 20 01 25) da prelevare presso i Centri di raccolta e altri punti di conferimento ubicati nel Comune e trasportare e valorizzare in impianto di recupero. Il bando di gara consentiva di partecipare sia ad imprese iscritte all'Albo gestori ambientali in Categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) sia ad imprese iscritte in Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi).
L'impresa arrivata seconda ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto lamentando che sarebbe stato legittimo prevedere la partecipazione alla gara solo alle imprese iscritte in Categoria 1 e non anche a quelle, come l'aggiudicataria della gara che era iscritta in Categoria 4. Per il Consiglio di Stato però se è vero che l'olio vegetale esausto, nel momento in cui viene raccolto presso le famiglie costituisce un rifiuto urbano e mantiene tale qualificazione quando viene immagazzinato nei Centri di raccolta del Comune, è altresì vero che in quel momento esso assume anche un'altra caratteristica, non in contraddizione con la precedente, cioè diviene un rifiuto speciale non pericoloso ai sensi dell'articolo 184, comma 3, lettera f), in quanto prodotto "nell'ambito delle attività di servizio", quale è quella di raccolta in esame. Pertanto è legittima l'aggiudicazione a impresa iscritta solo in Categoria 4 dell'Albo gestori ambientali. (FP)

Consiglio di Stato

Sentenza 14 dicembre 2021, n. 8330