Ordinanza Tar Lazio 30 maggio 2023, n. 9155
Appalti - Procedura di gara per l'affidamento del servizio di raccolta/smaltimento di rifiuti speciali (N.d.R.: articolo 184, Dlgs 152/2006) - Concorrente non aggiudicatario - Istanza di accesso agli atti per acquisire l'offerta tecnica dell'aggiudicatario - Articolo 53, comma 6, Dlgs 50/2016 (cd. accesso difensivo) - Presupposti - Dimostrazione dell'indispensabilità dei documenti per la difesa in uno specifico giudizio (N.d.R.: articolo 35, comma 5, Dlgs 36/2023) - Necessità - Sussistenza - Diritto di accesso - Ragioni ostative - Informazioni sul know-how aziendale - Sufficienza - Esclusione - Informazioni caratterizzate da effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva - Ammissibilità - Sussistenza
Nell'ambito di una procedura di gara, per accedere agli atti che contengono segreti tecnici/commerciali di un concorrente serve dimostrare la concreta necessità della documentazione in uno specifico giudizio.
Lo ribadisce il Tar Lazio con ordinanza 9155/2023 accogliendo il ricorso di una società che si era collocata al secondo posto in una gara per l'affidamento di alcuni servizi, tra cui quelli di raccolta e smaltimento di rifiuti speciali. La ricorrente, che aveva presentato istanza di accesso per acquisire il progetto tecnico dell'aggiudicataria, si era vista negare la documentazione in quanto contenente informazioni relative a segreti tecnici e commerciali.
Il Tar, nel riconoscere il diritto di accesso della ricorrente, ricorda sul punto che l'articolo 53, comma 6 del Dlgs 50/2016 (il Codice dei contratti pubblici ratione temporis applicabile) definisce un regime di accesso difensivo più restrittivo rispetto alla previsione generale di cui all'articolo 24 della legge 241/1990, imponendo al richiedente di dimostrare la concreta necessità (rectius: indispensabilità) di utilizzo dei documenti in uno specifico giudizio. Interpretazione, lo ricordiamo, oggi confermata dal tenore letterale dell'articolo 35 del nuovo Codice appalti (efficace dal 1° luglio 2023).
Il Tar precisa infine che non è sufficiente, al fine di negare il diritto di accesso ai documenti tecnici dell'aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono al "know how" dell'impresa essendo necessario che l'informazione presenti "effettivi e comprovabili" caratteri di segretezza oggettiva e soggettiva. (IM)
Tar Lazio
Ordinanza 30 maggio 2023, n. 9155
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