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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Lombardia 23 agosto 2021, n. 766

Rifiuti - Terreno e materiale di risulta non finalizzato alla realizzazione di un'opera edilizia - Natura di rifiuto - Articolo 183, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Desunzione della natura di rifiuto dalle modalità oggettive di deposito a prescindere dalla prova dell'intenzione del detentore di disfarsi del materiale - Legittimità - Sussistenza - Abbandono incontrollato di rifiuti - Ordine di rimozione - Articolo 192, Dlgs 152/2006 - Legittimità - Sussistenza - Norme edilizie ex articolo 27, commi 2 e 3 del Dpr 380/2001 e Lr 12/2005 - Applicazione - Illegittimità – Sussistenza

L'abbandono di terreno e materiali di risulta non finalizzato alla realizzazione di opera edilizia è abbandono di rifiuti e ai fini della rimozione si applica il Dlgs 152/2006 non le norme edilizie.

Lo ribadisce il Tar Lombardia con la sentenza del 23 agosto 2021, n. 766 decidendo in merito all'ordinanza di rimozione dei cumuli di terreno, riscontrati su un'area nel mantovano a seguito di controlli nell'ambito della vigilanza sull'attività edilizia. Secondo i giudici amministrativi, il mero abbandono incontrollato di terreno e di materiale di risulta dell'attività edilizia, non finalizzato, come nella specie, alla realizzazione di un'opera, rientra nell'abbandono incontrollato di rifiuti a cui si applica la disciplina del Dlgs 152/2006. Ciò che rileva, per costante giurisprudenza, è che la natura di rifiuto, stando alla nozione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del decreto citato, deve essere desunta dalle modalità oggettive del deposito dei materiali, a prescindere dalla prova dell'effettiva intenzione del detentore di disfarsi del materiale e persino dalla reale possibilità di reimpiego dei materiali nel ciclo produttivo. Pertanto, il Comune avrebbe dovuto ordinare la rimozione e il ripristino dell'area a norma dell'articolo 192 del Dlgs 152/2006 (Divieto di abbandono) e non secondo le norme edilizie ex articolo 27, commi 2 e 3 del Dpr 380/2001 (demolizione, ripristino, sospensione dei lavori e sequestro del cantiere). (TG)

Tar Lombardia

Sentenza 23 agosto 2021, n. 766