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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Corte di Cassazione 12 aprile 2023, n. 15238

Rifiuti – Abbandono – Ordinanza sindacale che intima la rimozione entro un determinato termine – Articolo 192, comma 3, Dlgs 152/2006 – Mancata ottemperanza – Reato – Articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 – Natura permanente – Sussistenza – Prescrizione – Obbligo di agire che viene meno alla scadenza del termine stabilito dall'ordinanza – Insussistenza – Scadenza del termine che indica l'inizio della fase di consumazione del reato che si protrae sino al momento dell'ottemperanza – Sussistenza – Onere dell’imputato di provare in giudizio l'adempimento all'ordinanza in epoca successiva all'accertamento della omessa ottemperanza – Sussistenza – Protrazione della permanenza oltre la data della contestazione riferita al momento dell'accertamento – Sussistenza – Tempus commissi delicti che permane fino al momento della pronuncia di primo grado – Sussistenza – Contrasti giurisprudenziali – Insussistenza

La scadenza del termine per eseguire l'ordine di rimozione dei rifiuti non indica il momento dal quale decorre la prescrizione del reato, bensì l'inizio della consumazione dello stesso che si protrae sino al momento dell'ottemperanza.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione (sentenza 15238/2023) che ha così respinto il ricorso presentato contro una sentenza di condanna per omessa ottemperanza a un'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti, ai sensi dell'articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006, inflitta da un Tribunale campano nel 2020 con riferimento a un accertamento effettuato nel 2010.
La scadenza del termine fissato per l'adempimento dall'ordinanza, sottolinea la Suprema Corte, non indica quindi – come sostenuto dal ricorrente il giudizio – il momento di esaurimento della condotta, a partire dal quale decorre la prescrizione. Tale termine è infatti "fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicchè non viene meno l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine".
In ordine al riparto dell'onere della prova, la P.a. deve sempre provare la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale ma non ha alcun onere di accertare che non vi sia stata alcun successivo adempimento del predetto ordine, in quanto tale onere incombe sempre sull'imputato. (AG)

Corte di Cassazione

Sentenza 12 aprile 2023, n. 15238