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Rifiuti
Giurisprudenza

Sentenza Tar Campania 2 febbraio 2024, n. 851

Rifiuti - Abbandono - Ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Responsabilità - Individuazione - Detentore dei rifiuti ex articolo 183, comma 1, lettera h), Dlgs 152/2006 - Responsabilità nella gestione dei rifiuti fino al conferimento al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati al recupero o smaltimento e a condizione del ricevimento del formulario - Sussistenza

La responsabilità del detentore nella gestione dei rifiuti viene meno solo con il conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta o ad altri soggetti autorizzati al recupero o smaltimento.
Il principio è stato affermato dal Tar Campania nella sentenza 2 febbraio 2024, n. 851 in relazione alla determinazione della individuazione della responsabilità nel caso di abbandono di rifiuti e relativa ottemperanza all'ordine di smaltimento impartito dal Sindaco ex articolo 192, Dlgs 152/2006. I Giudici hanno ricordato come ai sensi dell'articolo 183, Dlgs 152/2006 il detentore dei rifiuti è il produttore o colui che ne è in possesso. La sua responsabilità nella gestione del rifiuto non viene meno con la consegna ad altri, ma solo in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta o a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, e a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario.
Una volta inquadrata così la responsabilità del detentore, nel caso di specie è legittima l'ordinanza del Sindaco che ha imposto al titolare di una impresa di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati nel sito sede di un dismesso impianto di trattamento rifiuti gestito dalla società. Dismessa l'attività e liberato l'immobile i rifiuti depositati dall'impresa non erano stati da essa correttamente rimossi, di qui l'ordinanza del Sindaco. (FP)

Tar Campania

Sentenza 2 febbraio 2024, n. 851