Sentenza Tar Lombardia 19 aprile 2022, n. 370
Rifiuti - Abbandono di rifiuti - Ordinanza sindacale di rimozione ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Necessità di un provvedimento espresso in esito alla procedura in contraddittorio col responsabile dell'abbandono come previsto dalla (N.d.R.: articolo 2, legge 241/1990) - Sussistenza - Mero scambio epistolare tra il Comune e la società ritenuta responsabile dell'abbandono di rifiuti - Insufficienza - Emissione di una ingiunzione di pagamento delle spese sopportate dal Comune per rimuovere i rifiuti in assenza dell'emissione dell'ordinanza ex articolo 192, Dlgs 152/2006 che addebita la responsabilità dell'abbandono e ordina la rimozione - Illegittimità - Sussistenza
L'ordinanza del Sindaco di rimuovere rifiuti abbandonati ex articolo 192, Dlgs 152/2006 necessita di un provvedimento espresso, in assenza del quale è illegittima anche la richiesta di pagare gli oneri di rimozione.
A ricordarlo il Tar Lombardia nella sentenza 19 aprile 2022, n. 370 che ha dichiarato l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento emessa da un Comune nei confronti di una società che non aveva ottemperato all'ordine di rimuovere rifiuti in aree di proprietà demaniale che lei aveva in gestione e custodia.
Di fronte alle doglianze della società che lamentava come non fosse stata formalmente adottata alcuna ordinanza di rimozione dei rifiuti ex articolo 192 del Dlgs 152/2006 e che era stata del tutto omessa la fase procedimentale (accertamento della responsabilità dell'abbandono da parte del Comune in contraddittorio col responsabile), il Comune ribatteva che vi è stato uno scambio epistolare che aveva consentito alla società di avere contezza della pretesa dell'Amministrazione comunale e di esporre le proprie ragioni. Per i Giudici lombardi questa circostanza non supera il fatto che un provvedimento espresso come previsto dalla normativa (articolo 2, legge 241/1990) non era stato emesso. Pertanto a valle risulta anche illegittima la richiesta di rifondere le spese per la rimozione dei rifiuti pagate dal Comune perché mancava il presupposto necessario: la citata ordinanza mai emanata. (FP)
Tar Lombardia
Sentenza 19 aprile 2022, n. 370
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