Sentenza Corte di Cassazione 28 settembre 2021, n. 26208
Rifiuti - Prestazioni rese verso l'Ambito territoriale ottimale (Ato) - Natura dell'Ato - Articolo 201 (vigente all'epoca dei fatti) e 203, Dlgs 152/2006 - Attività di interesse pubblico - Sussistenza - Criteri di economicità - Sussistenza - Ricorso agli strumenti del diritto civile nei rapporto con le imprese di servizio - Sussistenza - Ente pubblico che esercita funzioni di pubblica autorità - Insussistenza - Applicazione del regime di esigibilità differita dell'Iva - Insussistenza - Principio consolidato nell'Ordinamento - Esclusione dell'applicazione di sanzioni tributarie per obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma - Insussistenza
La Corte di Cassazione ha ribadito che le prestazioni rese all'Ambito territoriale ottimale (Ato) rifiuti non beneficiano del regime di esigibilità differita dell'Imposta sul valore aggiunto (Iva).
La Suprema Corte (sentenza 26208/2021) ha così accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro una sentenza con cui la Ctr della Sicilia, ritenendo sussistenti obiettive condizioni di incertezza sulla portata dell'agevolazione, aveva accolto - limitatamente alle sanzioni – un ricorso presentato da una società privata contro una cartella di pagamento ricevuta a causa dell'omesso versamento delle imposte in relazione a prestazioni rese verso l'Ato.
La Cassazione ha invece escluso la sussistenza di tali condizioni di incertezza alla luce del principio, oramai consolidato nell'Ordinamento, secondo il quale il beneficio dell'esigibilità differita dell'Iva (in base al quale l'imposta viene versata al momento del pagamento della fattura, invece che al momento della prestazione del servizio), ai sensi del Dpr 633/1972, può riguardare le sole attività svolte da Enti pubblici in veste di pubblica autorità.
Non è questo il caso delle Autorità d'ambito che, alla luce degli articoli 201 (vigente all'epoca dei fatti) e 203 del Dlgs 152/2006, risultano preposte allo svolgimento di un'attività "sicuramente di interesse pubblico ma secondo criteri di economicità e con il ricorso agli strumenti di diritto civile nei rapporti con le imprese di servizio, improntati ad un rapporto di corrispettività". (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 28 settembre 2021, n. 26208
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