Sentenza Corte Cassazione 3 novembre 2021, n. 39351
Acque – Scarichi di acque reflue provenienti da azienda vinicola – Assimilazione alle acque reflue domestiche – Articolo 101, comma 7, Dlgs 152/2006 – Disciplina regionale in materia di scarichi – Tabella 8 della Lr Sicilia 27/1986 – Limiti per l'assimilabilità – Violazione con riferimento a due parametri – Assimilabilità – Insussistenza – Scarico non autorizzato – Articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 – Reato – Sussistenza – Applicazione limiti stabiliti dal Dpr 227/2011 per l’assimilazione semplificata degli scarichi delle Pmi – Articolo 2, Dpr 227/2011 - Residualità della disciplina nazionale – Sussistenza - Non punibilità della condotta per tenuità della condotta – Articolo 131-bis, C.p. – Mancata applicazione della ipotesi più aggravata per scarico sostanze pericolose di cui all'articolo 137, comma 2, Dlgs 152/2006 – Automaticità della tenuità del fatto – Insussistenza
Le condizioni stabilite dal Dpr 227/2011 per assimilare gli scarichi delle Pmi alle acque domestiche si applicano, in via residuale, solo in mancanza di una specifica e diversa disciplina regionale.
Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nel respingere, con la sentenza n. 39351 depositata il 3 novembre 2021, un ricorso presentato dal titolare di un'attività vinicola contro una sentenza di condanna per scarico non autorizzato di acque reflue industriali (ex articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006) inflitta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).
Gli scarichi prodotti dal ricorrente non sono stati ritenuti assimilabili a causa del mancato rispetto del valore limite di due parametri (COD e BOD5) stabiliti dalla tabella 8 (Limiti per l’assimilabilità degli scarichi di insediamenti produttivi) della Lr Sicilia 27/1986 in materia di scarichi, senza che a tale conclusione potessero ostare i differenti limiti stabiliti, a livello nazionale ma "residuale", dal Dpr 227/2011 (Semplificazione di adempimenti amministrativi ambientali).
La Suprema Corte ha respinto anche il ricorso contro il mancato riconoscimento della non punibilità della condotta ai sensi dell'articolo 131-bis, C.p.: la mancata configurazione dell'ipotesi aggravata per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (articolo 137, comma 2, Dlgs 152/2006), precisa la sentenza, "non comporta automaticamente un giudizio di tenuità del fatto". (AG)
Corte di Cassazione
Sentenza 3 novembre 2021, n. 39351
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