Sentenza Tar Lombardia 15 ottobre 2021, n. 2236
Danno ambientale - Risarcimento in forma specifica - Articolo 311, comma 3, Dlgs 152/2006 - Regime di responsabilità parziaria - Insussistenza - Fattispecie assimilabile alla responsabilità aquiliana ex articolo 2043, C.c. - Sussistenza - Applicazione della responsabilità solidale ai sensi dell’articolo 2055, C.c. - Sussistenza - Applicazione del canone "più probabile che non" - Sussistenza - Nozione di inquinamento diffuso - Articolo 240, Dlgs 152/2006 - Applicazione limitata al caso di fonti contaminanti non imputabili a singola origine - Sussistenza
Ai fini del risarcimento in forma specifica del danno ambientale, il "Codice ambientale", lungi dal sancire la parziarietà della responsabilità, riafferma la vigenza di un regime di responsabilità solidale.
Ad affermarlo è il Tar della Lombardia (sentenza 2236/2021), secondo il quale l’articolo 311 del Dlgs 152/2006, nello stabilire che "nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale", configura una fattispecie "assimilabile" alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 C.c., con conseguente applicazione del connesso articolo 2055 C.c. sulla responsabilità solidale, in forza del quale "se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno" (con successivo diritto di regresso sulla base alle rispettive colpe).
Il Dlgs 152/2006, in altre parole, "non deve essere inteso nel senso di sancire il regime della responsabilità parziaria pur a fronte di un medesimo evento inquinante". Ha quindi ben operato la Provincia di Pavia che, tramite ordinanza, ha individuato - sulla base di plurimi elementi indiziari concordanti e complessivamente sufficienti a far ritenere "più probabile che non" il concorso nella contaminazione - due discariche operanti sullo stesso sito quali responsabili solidali dell'inquinamento della falda sottostante.
La gravità della rispettiva colpa e l'entità delle conseguenze derivanti dalla condotta di ciascuno, conclude il Tar, rileva – ove individuabili, vigendo altrimenti al regola residuale della parità delle quote – unicamente ai fini della determinazione della quota di regresso tra i debitori solidali. (AG)
Tar Lombardia
Sentenza 15 ottobre 2021, n. 2236
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