Regolamento Commissione Ue 2021/1951/Ue
Appalti pubblici - Modifica delle soglie di rilevanza comunitaria per le concessioni - Direttiva 2014/23/Ue
Ultima versione coordinata con modifiche al 18/03/2026
Commissione europea
Regolamento delegato 10 novembre 2021, n. 2021/1951
(Guue 11 novembre 2021 n. L 398)
(Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/23/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione1, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) Con la decisione 2014/115/Ue2 il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici3 concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato ("l'accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso ("soglie") ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/Ue è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per garantire che la soglia delle concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue corrisponda alla soglia delle concessioni stabilita nell'accordo, è necessario rivedere la soglia stabilita in tale direttiva.
(3) L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2022 e 2023 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/Ue,
ha adottato il presente regolamento:
Articolo 1
All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/Ue, "5.350.000 eur" è sostituito da "5.382.000 eur".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2021